Cassazione Penale, Sentenza n. 11839/2024 del 21/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che confermava la condanna per riciclaggio e resistenza a pubblico ufficiale. Tre motivi principali: 1) violazione dell'art. 516 c.p.p. per mancata modifica dell'imputazione in ragione del diverso luogo di consumazione (Cerignola vs Andria); 2) erronea applicazione dell'art. 648-bis c.p. e contraddittorietà della motivazione, con doglianza che si tratterebbe di reato impossibile perché le targhe contraffatte erano palesi e non idonee ad ostacolare l'identificazione; 3) illegittimità della pena per mancato riconoscimento della diminuzione di pena prevista dall'art. 648-bis, ultimo comma
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Sul primo motivo, ha ritenuto che il diverso luogo di consumazione sia una mera variazione non idonea a ledere il diritto di difesa, e che la mancata modifica dell'imputazione non abbia creato un reale pregiudizio; l'eccezione di incompetenza era infondata e tardiva. Sul secondo motivo, ha confermato il principio che per il reato di riciclaggio rileva l'idoneità ex ante della condotta a ostacolare l'identificazione della provenienza del bene; la Corte di appello ha correttamente valutato che la presenza del numero di telaio rilevava e che la contraffazione delle targhe non era manifestamente inidonea. Sul terzo motivo, la Cassazione ha osservato che l'attenuante ex art. 648-bis, comma quarto, non era stata richiesta in appello e, inoltre, si applica solo se la pena prevista per il reato presupposto, comprensive delle aggravanti riconosciute, è inferiore nel massimo a cinque anni; il ricorrente non ha provato l'assenza di aggravanti. Conseguentemente il ricorso è respinto, la condanna in sede di merito resta operante (pena di quattro anni, due mesi di reclusione e 5.200 euro di multa) e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e a versare in favore della cassa delle ammende la somma di euro 3.000
Norme richiamate
Il luogo di consumazione del reato è circostanza che può costituire mera variazione dell'originaria contestazione e non comporta automaticamente la modifica dell'imputazione ai fini della conservazione del diritto di difesa, salvo che non si verifichi una trasformazione radicale della fattispecie con reale pregiudizio per la difesa (principio di correlazione tra accusa e sentenza).
Per il reato di riciclaggio rileva l'idoneità ex ante della condotta a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene: il giudizio si pone sul momento della realizzazione della condotta e non si esaurisce sulla base del successivo emersione della provenienza illecita. Anche condotte che rendono solo più difficile l'accertamento possono integrare il reato.
art. 648-bis cod. pen., comma quarto
art. 648-bis, comma quarto, cod. pen.
L'attenuante prevista si applica solo se la pena edittale prevista per il reato presupposto, comprensiva delle aggravanti riconosciute, è inferiore nel massimo a cinque anni. Inoltre, il giudice esercita il potere/dovere di valutare attenuanti d'ufficio solo se la parte ha sollecitato l'accertamento in sede di conclusioni nel giudizio di merito.
art. 521, comma 1, cod. proc. pen.
art. 521, comma 1, cod. proc. pen.
Principio di correlazione tra accusa e sentenza: la sentenza non può discostarsi in modo tale dall'imputazione da determinare incertezza sull'oggetto della contestazione e pregiudizio per la difesa; la verifica non è puramente formale ma sostanziale.
art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Il giudice ha il potere/dovere di valutare d'ufficio alcune circostanze (ad es. attenuanti o sospensione condizionale) solo se tale valutazione è sollecitata dalle parti; la mancata sollecitazione in sede di conclusioni limita la censura in cassazione per eventuale assenza di motivazione.
In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, se ravvisa profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, applicare una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- La diversa indicazione del luogo di consumazione non invalida automaticamente l'imputazione: è necessaria una trasformazione radicale degli elementi essenziali della fattispecie per configurare un pregiudizio della difesa.
- Nel reato di riciclaggio occorre valutare l'idoneità ex ante della condotta a ostacolare l'accertamento della provenienza illecita; il fatto che la provenienza poi sia stata individuata non esclude automaticamente la configurabilità del reato.
- Le attenuanti previste dall'art. 648-bis richiedono che la parte le soliciti in sede di merito (soprattutto in appello) e sono applicabili solo se la pena massima del reato presupposto, con le aggravanti riconosciute, è inferiore a cinque anni.
- Eccezioni di incompetenza o difetti formali sollevati tardivamente o senza adeguato fondamento rischiano di essere dichiarati infondati; la competenza si determina sulla base delle notizie di reato prospettate inizialmente.
- La Corte di Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso manifestamente infondato e condannare il ricorrente a spese e a sanzioni a favore della cassa delle ammende se vi sono profili di colpa nella proposizione del ricorso.
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