Cassazione Penale, Sentenza n. 32327/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo per equivalente di 725.284 euro disposto dal G.i.p. del Tribunale di Velletri per plurime violazioni degli artt. 5 e 11 del d.lgs. n. 74/2001. Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all'art. 125, comma 3 c.p.p.) sostenendo che la motivazione dell'ordinanza circa la sussistenza del periculum in mora fosse apparente e generica: si sarebbe limitata a richiamare per relationem considerazioni riferibili indistintamente a tutti gli indagati, senza indicare elementi specifici e puntuali tali da dimostrare il pericolo concreto e attuale di dispersione delle garanzie o la necessità di anticipare gli effetti della confisca, in violazione dei criteri indicati dalle Sezioni Unite (sent. n. 36959/2021).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente valutato e confermato la motivazione del G.i.p. circa il periculum in mora, basata su elementi specifici: accumulo di ingenti debiti verso l'Erario, omissione delle dichiarazioni fiscali, continui atti di alienazione di società pur mantenendone il controllo e progressivo svuotamento delle società accertato in sede di esecuzione del sequestro. Tale motivazione è stata considerata sufficiente, coerente e comprensibile e non affetta dai vizi che giustificano la cassazione. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Indica la facoltà di adottare il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; il provvedimento deve contenere una motivazione concisa anche sul periculum in mora quando la confisca è condizionata alla sentenza.
Norma sulla confisca; il sequestro preventivo può essere disposto in vista della confisca prevista dall'art. 240, con necessità di motivare l'anticipazione degli effetti ablativi.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Regola l'onere motivazionale del provvedimento cautelare in materia di sequestro: il giudice deve valutare e motivare l'esistenza del periculum in mora.
Sezioni Unite, sent. n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)
Chiarisce che la mera confiscabilità del bene non è di per sé sufficiente per il periculum; il provvedimento deve esplicitare le ragioni che rendono necessaria l'anticipazione della confisca, salvo il caso delle cose la cui stessa detenzione/uso costituisce reato, in cui può bastare la loro appartenenza al novero dei beni confiscabili ex lege.
Nell'ambito del sequestro conservativo, la giurisprudenza richiede il fondato motivo di mancanza di garanzie del credito (attuale inettitudine del patrimonio o rischio di depauperamento), principio utilizzato in analogia per valutare il periculum in mora del sequestro finalizzato alla confisca.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Prevede il motivo di ricorso per cassazione per 'violazione di legge' che è stato invocato dal ricorrente; la Corte lo ritiene non fondato nel caso di specie.
Regola la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso e la valutazione dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 5 e art. 11 d.lgs. n. 74/2001
Riferimento alle fattispecie di reato contestate (violazioni in materia fiscale) che hanno reso possibile il sequestro preventivo per equivalente.
Massime di principio
- Per i sequestri preventivi finalizzati alla confisca il giudice deve motivare in modo specifico il periculum in mora: non basta la mera confiscabilità del bene, salvo i casi in cui il bene è di per sé attinente al reato.
- La motivazione può essere modulata secondo le caratteristiche del bene e dello stato del procedimento; è sufficiente una motivazione concisa ma che indichi ragioni concrete che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo.
- Elementi indicativi del pericolo di dispersione utili a giustificare il sequestro sono, tra gli altri: accumulo di debiti con l'Erario, omissioni dichiarative, continue alienazioni di società mantenendone il controllo e accertato svuotamento delle società.
- La Corte di cassazione esercita un controllo limitato su valutazioni di merito del periculum: il ricorso è ammissibile in Cassazione solo per violazione di legge o quando la motivazione del giudice è del tutto mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza e ragionevolezza.
- In situazioni analoghe, chi impugna deve documentare l'assenza di elementi specifici che giustifichino il periculum o dimostrare vizi radicali della motivazione; diversamente l'impugnazione rischia di essere dichiarata inammissibile e soggetta a sanzioni.
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