Cassazione Penale, Ordinanza n. 21389/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso dell'imputato avverso una sentenza di condanna per evasione ex art. 385 c.p. Il ricorrente lamentava, da un lato, il mancato rinnovo dell'istruttoria dibattimentale in relazione al dedotto malfunzionamento del citofono dell'abitazione presso cui era ristretto agli arresti domiciliari; dall'altro, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di appello aveva già escluso la necessità di rinnovare l'istruttoria, ritenendo superata la questione del citofono perché in entrambe le occasioni di controllo gli operanti avevano udito il suono del citofono e perché dall'annotazione di servizio risultava che il controllo era stato effettuato all'interno indicato come luogo di restrizione. Quanto al 131-bis, la sentenza di merito aveva valorizzato i precedenti penali dell'imputato, già condannato due volte per evasione. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi mirassero in realtà a una rivalutazione del compendio probatorio e a una lettura alternativa dei fatti, attività precluse in sede di legittimità, e che riproponessero censure già affrontate e disattese con motivazione congrua dal giudice di merito.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le doglianze fossero dirette a sollecitare una rivalutazione delle prove e che la motivazione della sentenza impugnata fosse adeguata sia nel negare la rinnovazione istruttoria sia nell'escludere la particolare tenuità del fatto per la presenza di precedenti specifici. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice dell'evasione, reato per il quale è stata pronunciata la condanna oggetto del ricorso.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile, anche in considerazione dei precedenti penali dell'imputato e dei suoi precedenti specifici per evasione.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono proponibili censure che, sotto l'apparente veste di violazioni di legge o vizi motivazionali, richiedano una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa lettura dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
- La mancata rinnovazione dell'istruttoria non integra vizio denunciabile quando la decisione di merito dia conto in modo logico e coerente delle ragioni per cui l'ulteriore attività istruttoria è superflua o non decisiva.
- La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. può essere legittimamente esclusa quando emergano precedenti penali significativi, soprattutto se specifici per il medesimo reato, in quanto indice di non occasionalità della condotta e di non particolare tenuità del fatto.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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