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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22640/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il pubblico ministero impugnava l'ordinanza del Tribunale di Brescia che aveva ritenuto i fatti alla base del procedimento integranti l'art. 7 D.L. 4/2019 (false o omesse autodichiarazioni per ottenere il reddito di cittadinanza) e aveva disposto il sequestro diretto del profitto pari a Euro 10.777,83, rigettando invece la richiesta di sequestro anche per equivalente perché ritenuto inapplicabile. Il ricorrente contestava la qualificazione giuridica sostenendo che, alla luce dei controlli preliminari positivi eseguiti dall'INPS ai sensi dell'art. 5 D.L. 4/2019, le condotte della resistente dovevano qualificarsi come truffa aggravata ex art. 640-bis c.p., e che pertanto il Tribunale avrebbe dovuto autorizzare il sequestro preventivo anche per equivalente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando al Tribunale di Brescia. La Corte ha ritenuto che le omissioni e le false dichiarazioni finalizzate a ottenere il reddito di cittadinanza possano integrare l'art. 640-bis c.p. quando siano idonee a determinare l'erogazione indebita del beneficio; ha escluso che l'assenza o l'insufficienza dei controlli successivi dell'ente erogatore escluda l'induzione in errore, richiamando il principio secondo cui l'idoneità degli artifici va valutata ex ante. Ha inoltre rilevato che, nei fatti specifici, l'INPS aveva eseguito controlli preliminari positivi e che la resistente aveva omesso di dichiarare redditi rilevanti, comportamenti dolosi e idonei a indurre in errore l'ente. Per tali ragioni i fatti sono stati riqualificati ai sensi dell'art. 640-bis c.p. e il provvedimento è stato rinviato per valutare il sequestro anticipatorio anche per equivalente.

Norme richiamate

  • art. 640-bis cod. pen.

    Le false o omesse dichiarazioni finalizzate a ottenere contributi pubblici possono integrare la truffa aggravata; la Corte ha riqualificato i fatti in questo reato perché le omissioni erano idonee ex ante a determinare l'erogazione indebita del reddito di cittadinanza.

  • art. 7 D.L. 4/2019 (conv. L. 26/2019)

    Prevedeva il reato relativo a false od omesse indicazioni nell'autodichiarazione per il reddito di cittadinanza; tale norma è stata considerata connessa e compatibile con la disciplina della truffa quando le falsità siano funzionali a ottenere un beneficio indebito.

  • art. 5 D.L. 4/2019

    l'INPS è tenuto a verificare, entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione della domanda, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni

    Stabilisce un obbligo minimo di verifica a carico dell'INPS; la Corte ha ritenuto che l'esistenza di controlli preliminari positivi non escluda la configurabilità della truffa e anzi supporti l'idea che la condotta del richiedente abbia effettivamente indotto l'ente in errore.

  • art. 316-ter cod. pen.

    Norma sul peculato d'uso, indicata come archetipo normativo residuale: la giurisprudenza attribuisce a questa norma un ambito sussidiario rispetto agli artt. 640 e 640-bis, applicabile solo quando manchino gli elementi della truffa.

  • art. 1, comma 318, L. 29/12/2022

    Abrogazione dell'art. 7 D.L. 4/2019 a decorrere dal 1/1/2024; citata per inquadrare la temporaneità della disciplina, ma la vicenda riguarda fatti anteriori alla abrogazione.

  • art. 324, comma 5, c.p.p.

    Norma che disciplina l'invio per nuovo giudizio dopo l'annullamento di un provvedimento; la Corte ha rinviato al Tribunale competente per le determinazioni in ordine al sequestro.

Massime di principio

  • La qualifica di truffa (art. 640-bis) è compatibile con i casi di false o omesse autodichiarazioni finalizzate a ottenere benefici pubblici: occorre valutare l'idoneità ex ante della condotta a indurre in errore l'ente erogatore.
  • La mancata o insufficiente efficacia dei controlli dell'ente erogatore non esclude automaticamente la sussistenza della truffa: la diligenza dell'ente è irrilevante rispetto all'idoneità dell'artificio posto in essere dal richiedente.
  • La presenza di verifiche preliminari positive da parte dell'INPS rafforza l'ipotesi che il comportamento del dichiarante abbia prodotto l'effetto indotto (erogazione del beneficio), favorendo la riqualificazione in 640-bis.
  • Il sequestro preventivo per equivalente è strumento applicabile quando la confisca diretta del profitto risulti insufficiente o inadeguata: va valutato il periculum in mora (rischio di dissipatione o elusione).
  • Nelle difese in casi analoghi conviene contestare il nesso causale tra dichiarazione e erogazione (dimostrare che l'ente non è stato effettivamente indotto in errore) oppure la mancanza del dolo specifico richiesto per 640-bis.
  • In fase di istruttoria occorre documentare con precisione le verifiche effettuate dall'ente (cronologia, esiti, banche dati consultate) perché influenzano la ricostruzione dell'induzione in errore.

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