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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49726/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Conte impugnava la sentenza di appello che lo aveva confermato colpevole di estorsione pluriaggravata continuata in concorso, lamentando: (i) uso improprio del principio di scindibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia per superare discrasie nei loro racconti, con particolare riferimento alle dichiarazioni di Diana, Sperlongano e Rozzano riguardo a un incontro a Formia; (ii) rifiuto della Corte di appello di autorizzare la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e acquisire nuovi documenti offerti dalla difesa ritenuti decisivi; (iii) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prova della partecipazione e della responsabilità dell'imputato, ivi incluse le deduzioni sulla sua relazione con l'ing. De Lise e con la consigliera Maria D'Agostino nonché l'erronea valutazione delle dichiarazioni di Giuseppe Valente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per motivi generici e/o manifestamente infondati. Ha ritenuto che: (a) la doglianza sulla mancata rinnovazione istruttoria era generica e la Corte territoriale ha legittimamente valutato l'assenza del requisito di decisività dei documenti offerti; (b) non sussisteva vizio motivazionale rilevante: la decisione di merito è stata fondata su una valutazione logica e approfondita delle prove, con particolare rilievo alle dichiarazioni di Orsi e alla rispondenza reciproca delle chiamate in correità dei collaboratori; (c) la Corte non può sostituirsi al giudice di merito in una rivalutazione del merito probatorio se non è dimostrata una manifesta illogicità inconfutabile. Conseguentemente è stata confermata, per effetto dell'inammissibilità del ricorso, la sentenza di merito che aveva rideterminato la pena in quattro anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione e 866,66 euro di multa, con dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati di corruzione e truffa in appello. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura sull'uso delle dichiarazioni dei collaboratori; nella pronuncia non è stata riconosciuta una violazione formale o sostanziale imputabile al giudice di merito rispetto ai criteri di valutazione delle dichiarazioni.

  • art. 603, comma 1, cod. proc. pen.

    Interpretato nel senso che l'eventuale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello è uno strumento eccezionale e discrezionale del giudice, utilizzabile solo se la prova richiesta è decisiva e indispensabile per eliminare incertezze insuperabili con il materiale probatorio esistente.

  • legge 7, 203/1991 (oggi art. 416-bis.1 c.p.)

    Richiamata nella contestazione relativa alle accuse con riferimento a fattispecie associative/di collegamento con consorterie; nella sentenza è stata impiegata per inquadrare le dichiarazioni dei collaboratori e la rilevanza delle chiamate in correità come elementi riscontrati.

  • art. 640 cod. pen.

    Riferito ai reati di truffa che in appello sono stati dichiarati estinti per prescrizione; la Corte ha tuttavia ritenuto provati i fatti che costituivano oggetto di tali capi, pur essendosi estinta l'azione penale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna alle spese del procedimento e per l'irrogazione della sanzione pecuniaria (euro 3.000) in favore della cassa delle ammende in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Motivi di ricorso generici o indifferenziati sono frequentemente dichiarati inammissibili: le censure devono essere specifiche e confrontarsi con le argomentazioni del giudice di merito.
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello è rimessa alla discrezionalità del giudice e richiede che la prova offerta sia 'decisiva' e idonea a mutare il quadro probatorio;
  • La Corte di Cassazione non effettua una nuova valutazione delle prove di merito: può intervenire solo se è dimostrabile una manifesta illogicità, contraddittorietà o assenza della motivazione in senso incontrovertibile;
  • Dichiarazioni di più collaboratori possono reciprocamente rafforzarsi se risultano indipendenti e con autonomia genetica, e quindi essere ritenute riscontranti anche se alcune parti dei loro racconti differiscono;
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità o infondatezza, il ricorrente può essere condannato a spese e a sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.; pertanto, è importante calibrare attentamente la specificità e la fondatezza delle censure prima di proporre impugnazioni.

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