Cassazione Penale, Sentenza n. 28887/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di merito contestando la sussistenza di una partecipazione attuale all'associazione mafiosa (art. 416‑bis c.p.), lamentando: insufficiente prova della perpetrazione di condotte mafiose attuali; eccessivo rilievo dato a precedenti condanne e alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (assenza di elementi di attualità e di riscontri); carenza probatoria delle intercettazioni e delle 'chiamate in correità'; illegittima valutazione delle aggravanti (comma 4, arma; comma 6, reimpiego dei proventi); e infine la commistione di riti/processi in sede di appello e la presunta incompatibilità del collegio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati e ha confermato le statuizioni di merito: ha ritenuto provato il perdurante vincolo di appartenenza dei fratelli Trapani alla cosca (sulla base del complesso probatorio costituito da propalazioni di collaboratori ritenute attendibili, intercettazioni e riscontri documentali quali rapporti di lavoro con imprese riconducibili a soggetti mafiosi e partecipazione ai lavori del centro commerciale La Perla dello Stretto). Sono state confermate anche le aggravanti: comma 4 (natura armata) valutata come oggettiva e sussistente per la notorietà dell'armamento della 'ndrangheta e per indicazioni sull'esistenza di un arsenale; comma 6 (reimpiego) ritenuta integrata dalla logica di spartizione degli appalti e dal reinvestimento dei profitti illeciti nelle attività imprenditoriali mafiose. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a rifondere le spese di rappresentanza e difesa a favore di ANCE e FAI, liquidate in euro 4000 oltre accessori per ciascuna; non sono state liquidate spese per parti civili non partecipanti all'udienza. La Corte ha inoltre rigettato le doglianze sulla presunta commistione di riti, ritenendo che la trattazione congiunta in appello non determini nullità né incompatibilità del giudice purché siano distinti i regimi probatori in sede di decisione.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che l'art. 416‑bis, comma 4 (natura armata), abbia natura oggettiva e si integri con la semplice disponibilità di armi da parte dell'associazione; il comma 6 (reimpiego) si realizza quando il profitto illecito derivante da condotte associative viene reimpiegato in attività economiche dell'impresa mafiosa, anche tramite l'acquisizione forzata di appalti o attività commerciali
Applicato per estendere la rilevanza dell'aggravante oggettiva anche al concorrente esterno che sia consapevole o negligente rispetto alla disponibilità di armi da parte degli associati
art. 187, 192, 649 cod. proc. pen.
Richiamati dai ricorrenti in tema di violazione di legge, assunzione di prove e motivazione; la Corte ha ritenuto che le censure fossero generiche e non scalfissero il compendio probatorio valutato dal giudice di merito
La Consulta interpretativa della Corte ha affermato che la presunta inosservanza di norme su incompatibilità del giudice non determina automaticamente nullità dell'atto impugnato in sede di gravame, essendo la violazione deducibile come motivo di ricusazione piuttosto che di nullità generalizzata
Richiamato come rimedio adeguato (ricusazione) per eventuali incompatibilità del giudice, invece della declaratoria di nullità attraverso il gravame
Citato nel quadro dell'interpretazione sulle condizioni di capacità del giudice e sulla natura delle nullità, la Corte ha distinto vizi deducibili come nullità generali da quelli che rilevano come cause di ricusazione
Massime di principio
- La sentenza precedente per associazione mafiosa costituisce un elemento importante ma non decisivo: può essere valutata come elemento di contesto e rafforzamento di un compendio probatorio che deve dimostrare l'attualità della partecipazione
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, se valutate come coerenti, autonome, motivate e riscontrate da altri elementi (intercettazioni, documenti, riscontri oggettivi), possono reggere la prova della persistente appartenenza associativa
- L'aggravante per la natura armata (art. 416‑bis, comma 4) ha natura oggettiva: la mera disponibilità di armi da parte dell'organizzazione è sufficiente e può ricadere anche sul concorrente esterno consapevole o per colpa
- L'aggravante del reimpiego (art. 416‑bis, comma 6) si configura quando il profitto illecito derivante dalle condotte associative è impiegato in attività economiche dell'impresa mafiosa; non è necessario che il singolo associato provi di aver personalmente reinvestito i proventi
- Per dimostrare l'abbandono dell'associazione spetta all'imputato allegare prove chiare e univoche di dissociazione (es. lungo periodo senza contatti, trasferimento stabile lontano dall'area di operatività, comportamenti espliciti di recesso)
- La trattazione congiunta in appello di posizioni provenienti da riti diversi non comporta automaticamente nullità: è necessario che, nella decisione, siano rispettati i distinti regimi probatori e non vi sia uso di mezzi istruttori di un rito per fondare decisioni relative all'altro
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