Cassazione Civile, Ordinanza n. 24538/2023 del 11/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da sei dichiarazioni di riconoscimento di debito sottoscritte da un soggetto che aveva lavorato per una società e, cessato il rapporto di lavoro, aveva poi intrattenuto con la stessa un successivo rapporto di agenzia. Tali dichiarazioni riguardavano somme complessive pari a euro 16.800, che la società qualificava come prestito/mutuo e per le quali aveva ottenuto decreto ingiuntivo. L'intimato si è opposto sostenendo che le somme non erano state ricevute a titolo di mutuo, ma come integrazione retributiva connessa al rapporto di lavoro e che i riconoscimenti di debito erano simulati, perché le parti non avevano mai voluto un effettivo obbligo di restituzione. In appello la Corte territoriale ha confermato l'accoglimento dell'opposizione, valorizzando prova orale e presuntiva e ritenendo che l'eccezione di inammissibilità della prova testimoniale, dedotta dalla società per contrastare la prova della simulazione, fosse stata tardiva. Nel ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1417 c.c., 2722 c.c. e 157, comma 2, c.p.c., sostenendo che l'eccezione di inammissibilità/nullità della prova testimoniale era stata tempestivamente proposta già nella comparsa di costituzione, ribadita nelle memorie istruttorie, all'udienza di ammissione, dopo l'assunzione della prova e in sede di precisazione delle conclusioni, sicché la Corte d'appello avrebbe errato nel reputarla tardiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha affermato che le limitazioni all'ammissibilità della prova testimoniale previste dagli artt. 2721 e ss. c.c. e la disciplina dell'art. 1417 c.c. tutelano interessi privatistici e danno luogo a nullità relative, che non sono rilevabili d'ufficio ma devono essere eccepite dalla parte nella prima istanza o difesa successiva al verificarsi o alla conoscenza della nullità. Ha precisato che, se la prova testimoniale viene comunque assunta, la parte deve anche chiedere tempestivamente, nella prima difesa utile ex art. 157, comma 2, c.p.c., la declaratoria di nullità della prova espletata, senza che servano formule sacramentali. Poiché dagli atti emergeva che l'eccezione era stata sollevata tempestivamente e reiterata nelle fasi rilevanti, la Corte d'appello ha errato nel ritenerla tardiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La violazione delle regole sulla prova della simulazione comporta una nullità relativa della prova testimoniale, soggetta al regime dell'art. 157, comma 2, c.p.c.
La prova testimoniale non può essere utilizzata per provare patti aggiunti o contrari al contenuto scritto, e la sua ammissibilità è soggetta a limiti tutelati da interessi privati.
Le limitazioni all'ammissibilità della prova testimoniale non sono di ordine pubblico e, se violate, devono essere tempestivamente eccepite dalla parte interessata.
Le nullità relative della prova testimoniale vanno denunciate nella prima istanza o difesa successiva al loro verificarsi o alla loro conoscenza; se la prova è stata assunta, occorre anche chiederne la declaratoria di nullità nella prima difesa utile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge.
Richiamato per indicare la reiterazione dell'eccezione nelle memorie istruttorie.
Massime di principio
- Le limitazioni legali all'ammissibilità della prova testimoniale in materia civile non attengono all'ordine pubblico, ma tutelano interessi privati; perciò la relativa violazione configura nullità relativa.
- L'eccezione di inammissibilità della prova testimoniale e la successiva eccezione di nullità della prova comunque assunta non coincidono: la prima mira a impedire l'assunzione del mezzo istruttorio, la seconda a neutralizzarne ex post gli effetti già prodotti.
- Per conservare la censura in sede di legittimità, la parte deve allegare non solo di aver contestato l'ammissibilità della testimonianza, ma anche di aver tempestivamente chiesto la declaratoria di nullità della prova assunta nella prima difesa utile.
- La nullità relativa della prova testimoniale non è rilevabile d'ufficio dal giudice e si considera sanata se la parte interessata non la deduce tempestivamente nel primo momento processualmente utile.
- Nel valutare la tempestività dell'eccezione non sono necessarie formule sacramentali: ciò che rileva è la sostanza della contestazione e la sua proposizione nel momento processuale corretto.
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