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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15830/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento, da parte dell'operatore postale presso cui era stato negoziato, di un assegno di traenza non trasferibile dell'importo di euro 6.200, emesso da una banca e intestato a una determinata beneficiaria, ma riscosso da un soggetto diverso. In primo grado la domanda dell'assicuratrice era stata respinta, mentre in appello la sentenza è stata riformata con condanna della società postale al pagamento dell'importo. La Corte d'appello ha ritenuto che l'operatore non avesse usato la dovuta diligenza nell'identificazione del presentatore e che non fosse stata fornita prova liberatoria ex art. 1218 c.c.; ha inoltre rilevato che non erano stati depositati in appello i documenti che avrebbero dovuto dimostrare l'identificazione del presentatore, e che comunque non risultava rispettata la prassi di identificazione mediante due documenti richiamata dalla circolare ABI del 7 maggio 2001. Con il primo motivo di ricorso per cassazione la società postale ha dedotto violazione di norme in tema di pagamento/negoziazione dell'assegno, diligenza e onere probatorio, sostenendo di avere effettivamente identificato il presentatore mediante patente di guida e tessera sanitaria/codice fiscale, con copie già depositate in primo grado, e che la regola ABI su due documenti non avrebbe forza normativa. Con il secondo motivo ha lamentato che la Corte d'appello non avesse considerato un concorso di colpa del danneggiato per avere spedito il titolo con posta ordinaria anziché assicurata. La resistente non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non ha censurato entrambe le rationes decidendi della sentenza impugnata: da un lato il mancato deposito in appello dei documenti su cui si fondava la prova della diligenza, dall'altro la mancata osservanza della regola di identificazione mediante due documenti. Richiamando il principio per cui l'appellante deve produrre o riprodurre in appello i documenti posti a base del gravame, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito. Ha inoltre affermato che, quando la sentenza si fonda su rationes autonome, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile la censura sull'altra. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva indicato specificamente in quali atti e in quali termini avesse dedotto nei gradi di merito il concorso di colpa del danneggiato. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 43 RD n. 1763/1933

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non valorizzato dalla Corte ai fini dell'accoglimento del ricorso

  • art. 1218 c.c.

    la Corte d'appello ha ritenuto non assolto l'onere della prova liberatoria del debitore; la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione di inammissibilità della censura

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    richiamato quale parametro di diligenza nell'attività professionale/operativa

  • art. 1992 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, senza esito favorevole

  • L. 445/2000

    richiamata dalla ricorrente a sostegno della doglianza sull'identificazione del presentatore

  • art. 83 DPR 1973/156

    richiamato nel secondo motivo per il preteso concorso di colpa nella spedizione del titolo

  • D.M. 26 febbraio 2004

    richiamato nel secondo motivo

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    richiamato per sostenere il concorso di colpa del danneggiato

  • art. 43 L.A.

    richiamato nel secondo motivo

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per dare atto dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello l'appellante deve produrre o ripristinare i documenti sui quali fonda il gravame; la mancanza di tali documenti può sorreggere il rigetto o l'accoglimento dell'appello per difetto di prova.
  • Quando la decisione di merito è fondata su rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla, il ricorrente per cassazione deve censurarle entrambe; l'omessa impugnazione di una sola ratio rende inammissibile il motivo per difetto di interesse.
  • La deduzione di un vizio di omesso esame o di violazione di legge richiede che il ricorso si confronti specificamente con la motivazione impugnata e con tutti i suoi fondamenti logici e giuridici.
  • Il motivo di ricorso fondato su una questione che si assume discussa nei gradi di merito è inammissibile per difetto di autosufficienza se non indica con precisione gli atti processuali in cui la questione è stata dedotta e i relativi contenuti.
  • In tema di responsabilità del debitore ex art. 1218 c.c., la prova liberatoria richiede la dimostrazione che l'inadempimento dipende da causa non imputabile; in mancanza di tale prova, la responsabilità resta ferma.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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