Cassazione Penale, Ordinanza n. 22266/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, con cui era stata confermata la responsabilità per una rapina impropria. I motivi dedotti erano quattro: 1) violazione di legge sulla qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria ex art. 628, comma 2, c.p., sostenendo che mancasse un impossessamento consumativo e che il fatto dovesse ritenersi al più tentato; 2) vizio di motivazione sulla ricostruzione fattuale, lamentando un errato apprezzamento degli elementi probatori, in particolare delle immagini di videosorveglianza e degli esiti della perquisizione domiciliare; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione; 4) mancata applicazione della circostanza attenuante della lieve entità, invocata alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, con rilievo peraltro della questione di mancata deduzione specifica in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che nella rapina impropria la sottrazione della cosa, anche senza definitivo impossessamento, è sufficiente a integrare la consumazione purché seguita dalla violenza, con esclusione del tentativo; ha giudicato il secondo motivo inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito probatorio, estranea al sindacato di legittimità; ha ritenuto il terzo motivo manifestamente infondato, osservando che il diniego delle attenuanti generiche era congruamente motivato in relazione alla gravità del fatto; ha dichiarato il quarto motivo non consentito, poiché la questione della lieve entità non risultava specificamente dedotta nel giudizio di appello e quindi non era proponibile per la prima volta in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nella rapina impropria la sottrazione della res, anche senza impossessamento definitivo, è sufficiente alla consumazione se seguita dalla violenza; una volta realizzata l'apprensione e la sottrazione, ancorché temporanea, non è configurabile il tentativo.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è solo quello che emerge dal contrasto logico tra motivazione e massime di esperienza o altre affermazioni della decisione; non è consentita una nuova verifica della corrispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo логicamente coerente, senza riesame del merito probatorio.
La questione non dedotta in appello non può essere proposta per la prima volta in cassazione; la mancata deduzione specifica comporta inammissibilità del motivo.
Corte cost. 13 maggio 2024, n. 86
La sopravvenienza della decisione additiva non esimeva la parte dall'onere di introdurre tempestivamente la questione nel giudizio di appello tramite motivi nuovi o conclusioni scritte.
Massime di principio
- Nella rapina impropria la consumazione si perfeziona con la sottrazione della cosa, anche se l'agente non abbia ancora conseguito un definitivo impossessamento, purché alla sottrazione segua la violenza o minaccia richiesta dalla norma; in tale evenienza non residua spazio per il tentativo.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione non consente una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa lettura dei fatti, ma solo la verifica della tenuta logica del ragionamento decisorio.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizzi elementi negativi significativi del fatto, senza dover confutare analiticamente ogni singolo elemento favorevole dedotto dalla difesa.
- Le questioni nuove, anche se originate da ius superveniens o da pronunce della Corte costituzionale intervenute in corso di causa, devono essere tempestivamente introdotte nel giudizio di appello; in difetto, il motivo è inammissibile in cassazione.
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