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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21050/2024 del 29/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il difensore di Maccioni ha proposto quattro motivi: (1) violazione di una norma processuale a pena di nullità (art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.) per mancato inoltro alla difesa, nel giudizio cartolare d'appello celebrato con la disciplina emergenziale, delle conclusioni scritte del Procuratore Generale ex art. 23-bis, comma 2, d.l. n. 137/2020; (2) vizio di motivazione perché la Corte d'appello non avrebbe valutato la richiesta difensiva di declaratoria di estinzione della contravvenzione per prescrizione (ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.); (3) inosservanza di norma processuale a pena di nullità (art. 546, commi 1, lett. d) e 3 c.p.p.) per mancata integrale riportazione delle conclusioni difensive che invocavano la prescrizione; (4) violazione di norme di diritto sostanziale (artt. 157, comma 1, 159, 160 e 161 c.p.) per omessa dichiarazione di prescrizione del reato.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la mancata comunicazione telematica, in sede di giudizio cartolare d'appello disciplinato dalle norme emergenziali, delle conclusioni del Procuratore Generale costituisce una nullità generale a regime intermedio deducibile in cassazione quando la parte non ha assistito al compimento dell'atto nullo. Il Collegio ha aderito a un orientamento giurisprudenziale che ammette la deduzione di tale nullità con ricorso per cassazione e ha escluso l'applicazione dell'art. 182, comma 2, c.p.p. poiché la parte non era presente all'atto. Per tale ragione la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti ad altra Sezione della stessa Corte di appello di Cagliari per nuovo giudizio. L'accoglimento del primo motivo è stato ritenuto assorbente rispetto agli altri motivi e non è stata quindi esaminata nel merito la questione sulla prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    art. 178, comma 1, lett. c)

    La norma è stata interpretata come posta a presidio dell'intervento dell'imputato: la sua violazione (mancata comunicazione delle conclusioni del Procuratore Generale) determina una nullità generale a regime intermedio deducibile in cassazione quando la parte non ha assistito all'atto nullo.

  • art. 23-bis, comma 2, d.l. n. 137/2020, conv. in legge n. 176/2020

    art. 23-bis, comma 2, d.l. n. 137/2020

    Dispositivo che imponeva la comunicazione telematica delle conclusioni del Procuratore Generale nel giudizio cartolare d'appello: la sua inosservanza è stata ritenuta causa di nullità che compromette la partecipazione difensiva.

  • art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150/2022

    art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150/2022

    Norma richiamata per collocare temporalmente l'applicabilità della disciplina emergenziale; menzionata a supporto dell'argomentazione processuale.

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. c)

    Norma che consente la censura per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità; il vizio denunciato è stato qualificato in questa fattispecie.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e)

    Norma invocata per lamentare vizio di motivazione relativo alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; non è stata esaminata nel merito per effetto dell'assorbimento dal primo motivo accolto.

  • art. 546, commi 1, lett. d) e 3, cod. proc. pen.

    art. 546, commi 1, lett. d) e 3

    Norme relative al contenuto della decisione, sulla cui violazione si è dedotta la mancata riproduzione integrale delle conclusioni difensive; la questione è stata assorbita dalla nullità accertata.

  • art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte ha escluso l'applicabilità di questa regola (che disciplina la tardività dell'eccezione quando la parte ha partecipato all'atto) perché la parte non ha assistito al compimento dell'atto nullo; di conseguenza è stata ritenuta percorribile la via di deduzione in cassazione ex art. 180 c.p.p.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma che consente la deduzione delle nullità generali a regime intermedio mediante ricorso per cassazione quando la parte non ha partecipato all'atto nullo.

  • artt. 157, comma 1; 159; 160; 161 cod. pen.

    artt. 157, comma 1; 159; 160; 161

    Norme sul corso della prescrizione (calcolo dei termini e cause di sospensione/interruzione). Il ricorrente deduceva che, in base a tali disposizioni, la contravvenzione era estinta per prescrizione; la Corte di legittimità non ha affrontato tale questione nel merito per effetto dell'annullamento per nullità procedurale.

  • art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137/2020 (discipline emergenziali)

    art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137/2020

    Norme che prevedono la possibilità di trattazione camerale/cartolare durante il periodo emergenziale; il procedimento è stato trattato con le modalità previste da questo corpus normativo.

Massime di principio

  • Nel giudizio d'appello trattato in forma "cartolare" secondo la disciplina emergenziale, la mancata comunicazione telematica delle conclusioni del Procuratore Generale alla difesa può configurare una nullità generale a regime intermedio; se la parte non ha assistito all'atto nullo tale nullità è deducibile in cassazione.
  • Quando la parte non è presente al compimento dell'atto ritenuto nullo, l'art. 182, comma 2, c.p.p. (che sanziona l'eccezione tardiva) non opera: il rimedio è il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 180 c.p.p.
  • L'accertamento di una nullità procedurale di ordine generale può avere efficacia assorbente rispetto ad altre doglianze (es. prescrizione): se la nullità viene accolta, il giudice di legittimità può disporre l'annullamento e la trasmissione per nuovo giudizio senza entrare nel merito delle censure sostanziali.
  • In situazioni analoghe il difensore dovrebbe curare la documentazione della mancata ricezione delle comunicazioni processuali (es. conclusioni del Procuratore Generale) e sollevare l'eccezione nella prima sede utile ove abbia assistito all'atto; se non ha assistito, la deduzione può essere proposta in cassazione.
  • Le questioni di prescrizione vanno sempre esplicitamente formulate e annotate nelle conclusioni difensive e nella richiesta di decisione, perché la mancata considerazione da parte del giudice d'appello può essere sindacata in sede di legittimità solo se non assorbata da altri vizi procedurali accolti.

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