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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8585/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), basata sulla violazione degli artt. 178 e 180 c.p.p. per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di riesame del 29/07/2024 a uno dei difensori di fiducia, l'avv. Domenico Dello Iacono, nominato con dichiarazione resa il 22/07/2024 presso la direzione della casa circondariale. Il ricorrente ha inoltre dedotto che l'errata indicazione del numero di R.G.N.R. fosse un mero refuso e ha sostenuto che la nullità non poteva ritenersi sanata o essere ineducibile a lui per cause a lui imputabili, giustificando ritardi di comunicazione con il nuovo difensore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato il principio secondo cui l'omesso avviso dell'udienza a uno dei difensori nominati costituisce nullità a regime intermedio, ma tale nullità non può essere dedotta dall'indagato se questi ha concorso a determinarla non attivandosi per mettere a conoscenza il nuovo difensore della data dell'udienza, pur essendo a conoscenza della mancata trascrizione della nomina presso il tribunale. Nel caso di specie il ricorrente era al corrente della fissazione dell'udienza sin dal 23/07/2024 e non ha fornito spiegazioni convincenti sul mancato tempestivo coinvolgimento del nuovo difensore; inoltre non è stata richiesta alcuna concessione di termine a difesa. Pertanto il rigetto è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; gli atti sono stati inviati alla cancelleria per gli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto contestato: associazione di tipo mafioso; il ricorrente è imputato di avere un ruolo apicale nel clan 'Mazzarella' (articolazione 'Caldarelli').

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Rilevata nella doglianza come norma relativa alla notificazione/avvisi ai difensori; la mancata applicazione denunciata attiene all'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza a uno dei difensori nominati.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Riferita in relazione ai profili di nullità per difetto di notificazione; la censura mirava a far valere la nullità procedurale derivante dall'omessa informazione a un difensore di fiducia.

  • art. 182 cod. proc. pen., comma 1

    Principio applicato dalla Corte: la nullità a regime intermedio non può essere dedotta dall'indagato se questi ha concorso a darvi causa (ad es. non attivandosi per informare il nuovo difensore della data dell'udienza).

  • art. 182 cod. proc. pen., comma 2

    Norma che disciplina la sanatoria delle nullità: la Corte ha ritenuto che la nullità per omesso avviso non fosse sanata ex art.182, comma 2 nel caso prospettato dal ricorrente, poiché il vizio era deducibile e il ricorrente aveva concorso a determinarlo.

  • art. 309 cod. proc. pen., comma 8

    Riguarda i termini per l'esercizio delle facoltà difensive; la Corte ha osservato che non è stata richiesta alcuna concessione di termine e che il termine non si proroga per la presenza di giorni festivi, quindi l'assenza di richiesta di proroga ha contribuito al rigetto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione che impone la pronuncia sulle spese in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi di questa norma.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Ordine di trasmettere gli atti alla cancelleria per gli adempimenti consequenziali alla decisione, come disposto dalla Corte nella parte finale della sentenza.

Massime di principio

  • L'omessa notificazione dell'avviso d'udienza a uno dei difensori di fiducia costituisce una nullità a regime intermedio, ma può essere preclusa se l'indagato ha concorso a crearla (art.182 c.p.p., comma 1): chi nomina un nuovo difensore deve attivarsi immediatamente per assicurarsi che il tribunale sia informato e che il difensore sia messo a conoscenza della data dell'udienza.
  • Errori formali (es. refusi nel numero di registro) sono generalmente considerati irrilevanti se non incidono sulla possibilità di individuare correttamente il procedimento, ma è opportuno documentare e dimostrare trattarsi di mero refuso.
  • Se la notifica arriva tardi al detenuto o al difensore, è fondamentale richiedere immediatamente, e formalmente, la concessione di un termine a difesa o la rinuncia all'udienza, documentando i motivi dell'impossibilità di contatto (prove di tentativi di comunicazione, chiusura uffici, festività): la mancata richiesta può indebolire la doglianza.
  • Le eccezioni sulla nullità per notifica devono essere sollevate tempestivamente e va dimostrato di non aver potuto attivarsi per cause non imputabili all'indagato; in assenza di tali elementi, il tribunale può ritenere la nullità ineducibile.
  • Nel dubbio procedurale, assicurarsi che la nomina del difensore sia tempestivamente trasmessa al tribunale e conservare prova delle comunicazioni con i difensori e della ricezione degli avvisi d'udienza.

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