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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05415/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Milano aveva parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti dell'imputato per due capi di imputazione: al capo A, falso ideologico per induzione in atti pubblici commesso in concorso e in continuazione; al capo B, truffa aggravata ai danni di enti pubblici, anch'essa in continuazione. In appello erano stati dichiarati estinti per prescrizione solo alcuni segmenti temporali relativi ad autovetture intestate all'imputato, mentre per il resto la responsabilità era stata confermata con rideterminazione della pena. Con il ricorso per cassazione l'imputato ha proposto quattro motivi: 1) censura della valutazione delle prove, ritenuta apodittica e non corretta; 2) deduzione di violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, sostenendo che per i reati contestati sarebbe stato necessario un dolo specifico; 3) doglianza sulla mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione anche delle residue ipotesi di reato; 4) censura sulla quantificazione della pena e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico perché diretto a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità, in presenza di una motivazione coerente delle sentenze di merito. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché per falso ideologico per induzione e truffa aggravata ai danni di enti pubblici il dolo richiesto è generico e non specifico; inoltre la doglianza è stata considerata comunque generica e di merito. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché le ulteriori prescrizioni si sarebbero comunque maturate dopo la sentenza d'appello e, in presenza di ricorso inammissibile, non può farsi applicazione dell'art. 129 c.p.p. per rilevare cause estintive. Il quarto motivo è stato reputato inammissibile e infondato, in quanto la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito se sorretta da motivazione non illogica, e il diniego delle attenuanti generiche era stato adeguatamente fondato sui precedenti penali e sulla durata e consistenza dell'attività illecita.

Norme richiamate

  • art. 48 c.p.

    richiamato quale base del capo A relativo al falso ideologico per induzione commesso dall'imputato

  • art. 479 c.p.

    norma incriminatrice del falso ideologico in atto pubblico contestato al capo A

  • art. 81 cpv. c.p.

    richiamato per la continuazione tra le condotte contestate

  • art. 640, comma 2, n. 1 c.p.

    norma posta a base del capo B per la truffa aggravata ai danni di enti pubblici

  • art. 129 c.p.p.

    non può essere applicato per rilevare cause di non punibilità quando il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza

  • artt. 132 e 133 c.p.

    criteri legali di commisurazione della pena richiamati per valutare la discrezionalità del giudice di merito

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera richiesta di rivalutazione del compendio probatorio o in una diversa lettura delle fonti di prova, salvo l'allegazione di specifici travisamenti decisivi.
  • Quando la decisione di merito è sorretta da una motivazione coerente e non manifestamente illogica, il controllo di legittimità non può sostituirsi al giudizio del merito sulla valutazione delle prove.
  • Per il falso ideologico per induzione e per la truffa aggravata ai danni di enti pubblici il dolo richiesto è generico e non specifico; la deduzione di un diverso requisito soggettivo è manifestamente infondata.
  • La deduzione della prescrizione delle residue imputazioni non può essere esaminata se il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, poiché l'inammissibilità preclude la formazione di un valido rapporto di impugnazione ai fini dell'art. 129 c.p.p.
  • La determinazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché sorretti da motivazione non arbitraria o illogica e da richiamo a elementi significativi, quali precedenti penali e gravità/durata dell'attività illecita.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblicoTruffa
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblicaDelitti contro il patrimonio
SottomaterieFalsità ideologicaTruffa aggravata
IstitutiPrescrizione del reatoOnere della prova

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