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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16077/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Torino che gli aveva applicato la pena concordata di due mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, dichiarando la continuazione con precedenti sentenze irrevocabili e disponendo, tra l'altro, la confisca del denaro sequestrato. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca, contestando la valutazione compiuta dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero di mero fatto e mirassero a ottenere una rivalutazione delle prove e una diversa lettura delle risultanze istruttorie, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che il giudice di merito aveva motivato in modo puntuale e congruo la confisca, spiegando che il denaro sequestrato, pari a 35 euro, costituiva provento di attività illecita connessa alla cessione di una dose di cocaina di circa un grammo. Ne è conseguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato quale base del patteggiamento applicato in primo grado

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice del fatto di cessione di stupefacente di lieve entità posto a base della condanna

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    riferimento al reato presupposto connesso alla confisca del denaro quale provento dell'attività illecita

  • art. 616 c.p.p.

    implicito fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto o in una diversa lettura delle prove, se non accompagnate dalla specifica deduzione di un travisamento decisivo delle emergenze processuali.
  • La confisca del denaro sequestrato può essere ritenuta legittima quando il giudice di merito motiva in modo congruo sulla sua provenienza illecita e sul nesso con il reato contestato, specie se il bene è di modesto importo e risulta collegato all'attività di spaccio.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è generico o non colpisce specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniConfisca
RamiStupefacentiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
SottomaterieLieve entità
IstitutiConfisca

Testo integrale

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