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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11032/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia agli atti del giudizio proposta dalla ricorrente e accettata dai controricorrenti, verificandone la conformità all'art. 390 c.p.c.; ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione senza provvedere sulle spese, in forza dell'accordo di compensazione intervenuto tra le parti.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da più proprietari di immobili siti in due fabbricati in Nola contro la società proprietaria del fabbricato antistante, per ottenere l'eliminazione di alcune opere asseritamente illegittime: sopraelevazioni realizzate su un preesistente fabbricato, ritenute in violazione della distanza minima di 10 metri prevista dal piano regolatore comunale, numerosi motori di impianti di aria condizionata che immettevano rumori e aria calda, e tubature pluviali collocate a distanza inferiore a un metro ex art. 889, comma 2, c.c. Il Tribunale rigettava la domanda; in appello la decisione veniva riformata con condanna della società ad arretrare la sola struttura in sopraelevazione fino alla distanza di 10 metri, ad arretrare i pluviali a un metro dal confine e al pagamento della metà delle spese di lite. La società soccombente proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, ma prima della decisione depositava rinuncia agli atti del giudizio; i controricorrenti accettavano la rinuncia, con accordo di compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 96, primo comma, c.p.c.

    norma invocata nel giudizio di merito per la domanda di responsabilità aggravata proposta dalla convenuta, rigettata dal Tribunale; la sentenza di cassazione non ne affronta il merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione del giudizio in camera di consiglio sulla base della proposta del consigliere designato.

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia agli atti del giudizio è stata ritenuta conforme alla norma, con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 889, secondo comma, c.c.

    norma richiamata nella descrizione della domanda originaria, con riferimento alla distanza minima delle tubature pluviali dal confine.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia agli atti del giudizio, quando effettuata nelle forme di legge e accettata dalle altre parti, determina l'estinzione del processo senza necessità di esaminare i motivi di ricorso.
  • L'accordo delle parti sulla compensazione delle spese può condurre alla mancata pronuncia sulle spese in sede di declaratoria di estinzione del giudizio.
  • Quando il processo si estingue per rinuncia al ricorso, la Corte non si pronuncia sul merito delle censure proposte, restando assorbita ogni valutazione sui motivi di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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