Cassazione Civile, Ordinanza n. 08054/2026 del 01/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto la rettifica dell'ordinanza n. 15516/2018, inserendo nel dispositivo, dopo le parole relative alla liquidazione delle spese, la clausola di distrazione in favore dell'avvocato antistatario. Ha altresì precisato che, nel procedimento di correzione, non si liquidano spese processuali perché non vi è soccombenza in senso tecnico.
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Nel giudizio definito da un'ordinanza delle Sezioni Unite del 2018, il difensore della parte controricorrente aveva chiesto nel controricorso la distrazione delle spese in suo favore, dichiarandosi antistatario. L'ordinanza aveva rigettato il ricorso dell'azienda sanitaria e liquidato le spese in favore del controricorrente, ma aveva omesso di pronunciare sulla distrazione. Il difensore ha quindi proposto ricorso per correzione di errore materiale ex artt. 391-bis e 287 c.p.c., chiedendo che il dispositivo fosse integrato con la distrazione delle spese a suo favore. La Corte ha rilevato che il rimedio corretto, in caso di omessa pronuncia sulla distrazione, è la correzione dell'errore materiale e non l'impugnazione ordinaria; ha inoltre verificato dagli atti che la domanda di distrazione era stata effettivamente proposta nel controricorso.
Norme richiamate
il procedimento di correzione degli errori materiali è esperibile anche contro le pronunce della Corte di cassazione e costituisce il rimedio per l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese.
regola il procedimento di correzione degli errori materiali; la mancata statuizione sulla distrazione può essere emendata con tale rimedio.
disciplina gli adempimenti conseguenti alla correzione dell'errore materiale.
art. 93, comma secondo, c.p.c.
la procedura di correzione è coerente con la disciplina della distrazione delle spese e con il titolo esecutivo che ne deriva per il difensore antistatario.
dopo la riforma del 2022 il procedimento si svolge in camera di consiglio secondo tale forma.
non si liquidano spese nel procedimento di correzione perché non è configurabile soccombenza.
ha inciso sulla disciplina del procedimento camerale applicabile alla correzione, sostituendo la precedente formulazione dell'art. 380-bis c.p.c.
art. 196-quinquies, comma quinto, disp. att. c.p.c.
richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla correzione.
Massime di principio
- Se una sentenza o ordinanza omette di pronunciarsi sulla richiesta di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio corretto è il procedimento di correzione dell'errore materiale, non l'impugnazione ordinaria, perché la domanda di distrazione non integra una domanda autonoma.
- La correzione dell'omessa pronuncia sulla distrazione è esperibile anche nei confronti dei provvedimenti della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.
- La richiesta di distrazione delle spese è validamente formulata quando risulti dagli atti che il difensore ha chiesto la distrazione e si è dichiarato antistatario; non è necessaria un'esplicita formula aggiuntiva di anticipazione delle spese e mancata riscossione degli onorari, potendo tale contenuto ritenersi implicito.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali, avendo natura sostanzialmente amministrativa e non incidendo sul rapporto di soccombenza tra le parti, non comporta la liquidazione delle spese processuali.
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