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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33946/2025 del 16/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi applicato le conseguenze ex art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la decisione di merito deducendo, da un lato, la non corretta esclusione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. e, dall'altro, tre ulteriori censure relative alla recidiva, alla misura della pena irrogata e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva però che, quanto al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, il ricorso si limita a riproporre profili già esaminati e disattesi dai giudici di merito con motivazione congrua, coerente e immune da illogicità manifeste; quanto agli ulteriori motivi, essi introducono questioni non dedotte in appello e dunque non scrutinabili per la prima volta in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte richiama il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, osservando che la censura sul punto ripete doglianze già vagliate e correttamente disattese nei giudizi di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta le statuizioni conseguenti previste dalla norma, cioè la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni già affrontate e respinte con motivazione congrua, coerente e logicamente immune da vizi evidenti.
  • La deduzione in cassazione di temi nuovi, non devoluti con l'atto di appello, è inammissibile quando introduca questioni mai sottoposte al giudice di secondo grado.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione non consente una nuova valutazione del merito se la decisione impugnata ha esaminato le doglianze difensive con argomenti giuridicamente corretti e non manifestamente illogici.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., comprese le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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