Cassazione Penale, Sentenza n. 12896/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del GIP del Tribunale di Milano (giudizio abbreviato) che lo aveva dichiarato colpevole degli artt. 186, comma 1, 2 lett. b) e 186, comma 2‑bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, e che aveva sostituito la pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità (art. 56‑bis l. 689/1981). Con il ricorso in cassazione venivano dedotti quattro motivi: 1) violazione dell'art. 568, comma 5, c.p.p. per avere la Corte d'appello dichiarato l'inammissibilità dell'appello invece di valutare la conversione in ricorso per cassazione; 2) violazione dell'art. 545‑bis c.p.p. e dell'art. 186 (commi 2‑bis e 9‑bis) del Codice della Strada per avere sostituito la pena nonostante il divieto previsto per i casi di incidente (art.186 comma 9‑bis); 3) omissione di valutare e disporre, prima della sostituzione, la sospensione condizionale della pena ex art.163 c.p.; 4) errata applicazione e insufficiente motivazione sull'art.131‑bis c.p. (tenuità del fatto) e sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art.186, comma 2‑bis C.d.S.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, assorbendo le restanti censure. Ha richiamato il principio secondo cui, ai sensi dell'art.593, comma 3, c.p.p., sono inappellabili le sentenze che applicano la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità: pertanto l'appello non era ammissibile. Quanto alla possibile conversione dell'appello in ricorso per cassazione, la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui il giudice verifica l'oggettiva impugnabilità e la 'voluntas impugnationis', ma ha precisato che non è ammissibile la conversione tout court quando dall'atto di impugnazione risulti che la parte ha intenzionalmente proposto un mezzo di gravame diverso da quello previsto dalla legge (cioè l'appello proposto come atto di gravame esclusivamente sul merito e sul trattamento sanzionatorio non poteva essere convertito). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
"Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa"
Le sentenze che applicano la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sono inappellabili; ciò impedisce l'impugnazione con appello e rende problematica la conversione dell'atto in ricorso per cassazione quando l'atto dimostri l'intento di proporre appello anziché ricorso.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Il giudice che riceve un mezzo di gravame diverso da quello prescritto deve verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento e l'esistenza di una volontà reale di impugnare (voluntas impugnationis) e, se del caso, trasmettere gli atti al giudice competente; tuttavia non può automaticamente convertire un atto che manifestamente mostra l'intento di usare il mezzo sbagliato.
La norma impone al giudice di merito di verificare i presupposti e le condizioni per la sostituzione della pena detentiva con pene sostitutive; nell'ipotesi in esame il profilo è stato dedotto dal ricorrente ma non è stato esaminato nel merito per inammissibilità del ricorso.
art. 186, commi 1, 2‑bis e 9‑bis, Codice della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285)
Il comma 2‑bis prevede un'aggravante per chi cagiona un incidente; il comma 9‑bis contiene un divieto di sostituzione della pena nei casi previsti dal comma 2‑bis. Il ricorrente ha dedotto che tale divieto avrebbe impedito la sostituzione con lavori di pubblica utilità, ma la Corte di Cassazione non ha esaminato la questione nel merito a seguito dell'inammissibilità.
art. 56‑bis, l. 24 novembre 1981 n. 689
Prevede la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità; è la norma applicata dal giudice di primo grado per sostituire la pena detentiva e pecuniaria.
Prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; il ricorrente ha chiesto l'esclusione per tenuità, ma la Corte non ha valutato il merito della questione per inammissibilità del ricorso.
Regola la sospensione condizionale della pena; il ricorrente ha censurato l'omessa valutazione di tale beneficio prima della sostituzione della pena, ma la Corte non ha esaminato il punto nel merito.
Elenca le categorie di motivi utilizzabili nel ricorso per cassazione; nel ricorso erano richiamate le lettere pertinenti (violazione di norme di diritto e carenza di motivazione) ma la questione procedurale di inammissibilità è stata ritenuta prevalente.
Massime di principio
- Se la sentenza di merito applica la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, l'appello è in linea di massima inammissibile ai sensi dell'art.593, comma 3, c.p.p.; il rimedio corretto è il ricorso per cassazione.
- Se si propone un atto di gravame con il mezzo sbagliato (es. appello anziché ricorso per cassazione), il giudice verifica la volontà reale di impugnare (voluntas impugnationis) e può trasmettere gli atti, ma non può convertire l'impugnazione quando dall'atto risulti chiaramente l'intento volontario di usare il mezzo errato.
- Quando si contesta la legittimità della sostituzione della pena (es. contrasti con specifici divieti normativi come art.186 comma 9‑bis C.d.S.), è opportuno proporre direttamente ricorso per cassazione e fondare le censure sulle specifiche fattispecie di diritto richiamate dall'art.606 c.p.p.
- Prima di operare una sostituzione della pena il giudice di merito deve valutare i presupposti previsti dall'art.545‑bis c.p.p. e considerare la sospensione condizionale della pena ex art.163 c.p.; tali valutazioni devono risultare motivate in sentenza per consentire sindacato di legittimità.
- La scelta errata del mezzo di impugnazione può comportare l'inammissibilità della tutela e l'addebito delle spese e sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende); è pertanto fondamentale che il difensore indichi chiaramente il rimedio desiderato e, se possibile, presenti il rimedio appropriato con i motivi di legge previsti.
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