Cassazione Civile, Ordinanza n. 21300/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (affittuario)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di affitto di azienda avente ad oggetto un portale di lavaggio/autolavaggio esercitato su un'area di proprietà di terzi, sulla quale il concedente aveva a sua volta un contratto di locazione. A seguito della volontà dei proprietari dell'area di recedere dalla locazione, l'affittuario aveva sostenuto di non poter proseguire l'attività e aveva invocato la risoluzione del contratto, interrompendo il pagamento dei canoni e mettendo a disposizione il portale. Dopo un primo giudizio e un precedente rinvio per errata individuazione dell'oggetto della restituzione, la Corte d'appello in sede di rinvio aveva ordinato la restituzione dell'intera azienda e condannato l'affittuario al pagamento di canoni e indennità di occupazione. Nel ricorso per cassazione l'affittuario ha dedotto, ex art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 143, 148 e 291 c.p.c., sostenendo la nullità della notificazione del ricorso in riassunzione: la notifica era stata eseguita presso la casa comunale ex art. 143 c.p.c. senza che nella relata fossero indicate le ricerche effettivamente compiute dall'ufficiale giudiziario per rintracciare il destinatario, né risultava con certezza l'effettivo compimento di tali indagini.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso sulla nullità della notificazione ex art. 143 c.p.c. per irreperibilità del destinatario. Ha ribadito che il ricorso a tale forma di notifica presuppone effettive ricerche nel luogo dell'ultima residenza nota e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto; nel caso concreto la relata si limitava alla notifica presso la casa comunale senza specificare le ulteriori indagini svolte. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
consente di censurare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, qui invocata per denunciare la nullità della notificazione.
la notificazione agli irreperibili richiede il previo compimento di effettive ricerche nel luogo dell'ultima residenza nota e l'espresso conto di tali attività nella relata; la mera risultanza anagrafica non basta.
richiamato dal ricorrente insieme alle norme sulla notificazione per sostenere il vizio della relata e delle formalità notificatorie.
richiamato dal ricorrente per contestare l'omessa rilevazione del vizio notificatorio e le conseguenze processuali della nullità.
nel precedente giudizio di legittimità era stato ritenuto violato perché l'oggetto della restituzione non poteva essere limitato al solo portale di lavaggio, dovendo comprendere tutti gli elementi dell'azienda.
Massime di principio
- La notificazione a persona irreperibile ai sensi dell'art. 143 c.p.c. è valida solo se, nel luogo dell'ultima residenza nota, siano state svolte ricerche effettive e concrete, delle quali l'ufficiale giudiziario deve dare conto nella relata.
- La mera indicazione di una notificazione presso la casa comunale o di "vane ricerche" non è sufficiente quando non emerga con certezza l'attività concretamente svolta per rintracciare il destinatario.
- La nullità della notificazione può essere fatta valere in cassazione come violazione di norme processuali quando il vizio abbia inciso sulla regolarità del contraddittorio nel giudizio di rinvio o nella riassunzione.
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