Cassazione Penale, Ordinanza n. 01347/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il soggetto già condannato con due decisioni irrevocabili chiedeva, in sede esecutiva ex art. 671 c.p.p., il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze: da un lato un delitto di violenza sessuale commesso in data 19 giugno 2019 a Verona, dall'altro i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violenza privata commessi tra Trento e Rovereto da novembre 2017 al 7 agosto 2019. La corte territoriale ha rigettato l'istanza ritenendo non dimostrata l'unicità del disegno criminoso, valorizzando la diversa collocazione temporale, la diversa natura delle condotte e la diversità delle persone offese: il primo episodio come impulso sessuale estemporaneo, gli altri come parte di un sistema protratto di condotte vessatorie mosse da gelosia nei confronti della convivente. Nel ricorso per cassazione si lamentava, in sostanza, l'omogeneità delle violazioni, il comune movente passionale e lo stato di tossicodipendenza dell'autore, deducendo anche l'omessa considerazione di tale ultimo fattore e chiedendo una diversa lettura degli elementi di fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione del giudice dell'esecuzione fosse congrua e logica nel negare la continuazione per assenza di unicità del disegno criminoso, e che le doglianze del ricorrente fossero generiche e mirassero in realtà a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma invocata per ottenere, in sede esecutiva, il riconoscimento della continuazione tra reati già oggetto di sentenze irrevocabili
richiamato come uno dei reati oggetto delle sentenze irrevocabili poste a base dell'istanza di continuazione
richiamato nel dispositivo finale solo per l'omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
Massime di principio
- Nel giudizio di esecuzione per il riconoscimento della continuazione, l'accertamento dell'unicità del disegno criminoso è una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica.
- La continuazione non può essere riconosciuta quando le condotte risultano eterogenee per collocazione temporale, natura dei fatti, modalità esecutive e persone offese, poiché tali elementi possono escludere l'esistenza di un programma criminoso unitario originario.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio fattuale per sostituire la propria lettura a quella del giudice di merito; il ricorso che si limiti a prospettare una diversa interpretazione degli stessi elementi di fatto è inammissibile o manifestamente infondato.
- La deduzione di fattori personali dell'autore, come la tossicodipendenza, è irrilevante se non viene spiegata in modo specifico la loro incidenza concreta sull'originaria e unitaria risoluzione criminosa.
- Una motivazione che distingua razionalmente tra un episodio estemporaneo e una pluralità di condotte protratte e seriali è idonea a fondare il diniego della continuazione.
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