Cassazione Penale, Sentenza n. 24258/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 6, commi 2 e 6, legge n. 401/1989; unico motivo: censura di vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p. per il rigetto della richiesta di applicazione di pena sostitutiva. Il ricorrente sostiene che i giudici hanno erroneamente ritenuto decisivi i molteplici precedenti penali anziché valutare la idoneità della pena sostitutiva a soddisfare finalità rieducative e di prevenzione della recidiva; lamenta mancanza di motivazione circa il primo requisito e insufficiente valutazione di misure aggiuntive per prevenire la reiterazione; deduce inoltre che un recente provvedimento del tribunale di sorveglianza di Palermo aveva riconosciuto la sua meritevolezza per detenzione domiciliare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità, rilevando che il ricorrente non ha dedotto in modo specifico le ragioni di fatto e di diritto tali da giustificare una diversa decisione. La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'Appello, che ha negato la sostituzione della pena in ragione dell'elevato numero e della gravità dei precedenti penali e della dichiarazione di delinquenza abituale; ha richiamato orientamenti di legittimità secondo cui il giudice può negare la sostituzione anche esclusivamente per i precedenti penali. È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, l'onere delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e il versamento, in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
legge n. 401/1989, art. 6 commi 2 e 6
Norma sostanziale del reato contestato; la sentenza conferma la condanna per il delitto previsto da tale disposizione
codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. c) ed e)
Motivi di cassazione invocati dal ricorrente (vizi di motivazione e insufficienza della motivazione)
codice di procedura penale, art. 545‑bis comma 2
Richiamata dal ricorrente come possibile fonte istruttoria che avrebbe potuto evidenziare elementi favorevoli alla concessione di misure alternative; la Corte osserva che nessun provvedimento relativo a diverso istituto è stato prodotto davanti al giudice di merito
Criteri per la determinazione della pena richiamati dalla Corte: il giudice deve considerare, tra l'altro, la personalità del condannato e le modalità del fatto nel valutare la sostituzione della pena
codice di procedura penale, art. 616
Dispositivo applicato per l'onere delle spese del procedimento a carico del ricorrente, per effetto dell'inammissibilità del ricorso
Corte Costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione al criterio di determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende; la Corte la usa per motivare la scelta della sanzione pecuniaria accessoria
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 47674 del 24/10/2023; Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, Rv.256725)
Precedenti interpretativi secondo cui la sostituzione di pene detentive brevi è rimessa alla discrezionalità del giudice e quest'ultimo può negarla anche unicamente sulla base dei precedenti penali, senza dover fornire ulteriori analitiche motivazioni
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che contesti la motivazione deve indicare in modo specifico i fatti e le ragioni di diritto che, concretamente, avrebbero dovuto condurre a diversa decisione; deduzioni generiche sono causa di inammissibilità
- Il giudice può legittimamente negare la concessione di pene sostitutive anche basandosi soprattutto sul numero, la gravità dei precedenti penali e sulla declaratoria di delinquenza abituale, senza dover aggiungere altre motivazioni analitiche
- Produrre in sede di cassazione riferimenti a provvedimenti diversi (es. decisioni del tribunale di sorveglianza relative ad istituti differenti) non sostituisce l'onere di produrre e spiegare in che modo quegli atti incideranno sul giudizio impugnato, soprattutto se non risultano prodotti in grado di prova nel merito
- Chi intende ottenere una misura alternativa deve far emergere elementi concreti e specifici circa la sua idoneità rieducativa o misure concrete per prevenire la recidiva; la semplice affermazione di applicabilità non è sufficiente
- Le questioni attinenti alla discrezionalità del giudice di merito sono soggette a controllo limitato in cassazione: l'esistenza di una motivazione aderente agli standard di legittimità rende il sindacato di cassazione difficile
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