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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30303/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un complesso di decisioni esecutive relative a reati tributari e a misure ablative disposte in procedimenti connessi. Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Brescia, pronunciando sull'opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p. avverso un provvedimento reso in sede ex art. 676 c.p.p., ha dichiarato inammissibile la richiesta di revoca della confisca proposta da due soggetti che si qualificavano eredi dell'imputata deceduta e da una società terza interessata; nello stesso tempo ha disposto la restituzione agli eredi dei beni già appartenuti alla defunta, ma con clausola di salvezza per eventuali ulteriori vincoli o confische, e ha respinto la domanda della società, qualificando la confisca su di essa come confisca diretta. I ricorrenti hanno dedotto: 1) l'erronea qualificazione della confisca concernente la società come confisca diretta anziché per equivalente, con conseguente illegittimo mantenimento dell'ablazione in assenza di valido titolo; 2) l'assenza del presupposto della condanna per il capo C, ritenendo inapplicabile la confisca ex art. 12-bis d.lgs. 74/2000 e, per i fatti relativi all'imputata deceduta, anche l'art. 578-bis c.p.p.; 3) la motivazione apparente sulla declaratoria di incompetenza del giudice dell'esecuzione rispetto alle confische disposte in altro procedimento; 4) l'illegittimità della restituzione "con riserva", che renderebbe la restituzione solo teorica e svuoterebbe gli effetti del dissequestro; 5) la violazione delle norme sulla perdita di efficacia del sequestro e sulla restituzione dei beni. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso delle due persone fisiche e il rigetto di quello della società. La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso della società per difetto di procura speciale del legale rappresentante, richiamando la regola dell'art. 100 c.p.p. per il terzo interessato. Ha poi dichiarato inammissibili anche i ricorsi degli eredi, osservando che essi investivano questioni estranee al perimetro della cognizione del giudice dell'esecuzione, limitata all'esecuzione della sentenza che aveva riguardato la defunta e nella quale non era stata disposta alcuna confisca; la clausola di salvezza apposta alla restituzione è stata ritenuta una mera presa d'atto dell'esistenza di possibili vincoli derivanti da provvedimenti di altri giudici, e non una contraddizione della decisione. Il ricorso è stato quindi integralmente dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Per la società terza interessata, l'inammissibilità discende dalla mancanza di procura speciale conferita dal legale rappresentante al difensore per proporre l'impugnazione. Per gli eredi dell'imputata, l'inammissibilità deriva dal fatto che le doglianze attaccavano questioni di esecuzione relative a una confisca disposta in altro procedimento e quindi estranee alla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione che stava decidendo sulla sola sentenza relativa alla de cuius, nella quale non era stata disposta alcuna confisca. La Corte ha anche confermato la correttezza della clausola di salvezza apposta alla restituzione dei beni, perché espressione della limitazione oggettiva della competenza del giudice dell'esecuzione. Condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 667, comma 4, c.p.p.

    norma che disciplina l'opposizione avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, poi riqualificata nel caso concreto come base del subprocedimento deciso dal tribunale

  • art. 676 c.p.p.

    norma richiamata quale base del procedimento esecutivo relativo alla revoca della confisca

  • art. 100 c.p.p.

    per i soggetti portatori di interessi meramente civilistici, come il terzo interessato, l'atto di impugnazione deve provenire da difensore munito di procura speciale

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge dedotti dai ricorrenti

  • art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    richiamato dai ricorrenti quale norma sulla confisca nei reati tributari, ma le doglianze sono state ritenute fuori dal perimetro cognitivo del giudice dell'esecuzione

  • art. 578-bis c.p.p.

    invocato per contestare l'applicabilità della confisca in presenza di estinzione del reato, ma la Corte non entra nel merito perché reputa le censure inammissibili

  • art. 150 c.p.

    richiamato nel motivo sulla morte dell'imputata e sugli effetti estintivi

  • art. 323 c.p.p.

    richiamato nel motivo sulla perdita di efficacia del sequestro e sulla restituzione dei beni

  • art. 616 c.p.p.

    norma posta a base della condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel procedimento di esecuzione, il terzo interessato che agisce per la restituzione o la revoca di beni sequestrati o confiscati non può validamente proporre impugnazione tramite il solo difensore privo di procura speciale: la legittimazione difensiva è più rigorosa rispetto a quella dell'imputato o del difensore dell'imputato.
  • Quando il giudice dell'esecuzione delimita la propria competenza a una specifica sentenza o a un determinato segmento esecutivo, le censure che investono confische o vincoli disposti in altro procedimento devono essere rivolte al giudice funzionalmente competente su quel diverso titolo, pena l'inammissibilità del ricorso.
  • La clausola con cui la restituzione dei beni è disposta "salva l'esistenza di altri vincoli cautelari o confische" non rende la decisione illogica né contraddittoria se serve soltanto a prendere atto dei limiti della competenza del giudice che dispone la restituzione.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi del provvedimento impugnato e mira, invece, a ottenere una decisione su questioni rimaste fuori dal perimetro della cognizione del giudice dell'esecuzione.
  • In presenza di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e, se non vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestroConfisca diretta e per equivalente
RamiProcesso penaleReati tributari
IstitutiConfiscaNullità processuale

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