Cassazione Civile, Ordinanza n. 08035/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
La controversia riguarda un rapporto di conto corrente bancario instaurato nel 1991. Il correntista ha agito per ottenere la ripetizione di somme ritenute indebitamente addebitate dalla banca, contestando in particolare la capitalizzazione trimestrale degli interessi e la qualificazione delle rimesse ai fini della prescrizione. In primo grado il tribunale aveva dichiarato nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale e condannato la banca alla restituzione di una somma, rigettando le ulteriori domande. In appello entrambe le parti hanno proposto gravame: la banca ha sostenuto che il correntista non avesse assolto l’onere di provare il contratto di conto e l’integralità degli estratti conto, mentre il correntista ha censurato la declaratoria di prescrizione e la mancata considerazione dell’esistenza di un’apertura di credito. La corte territoriale ha respinto entrambi gli appelli, affermando, tra l’altro, che l’apertura di credito doveva risultare da atto scritto e non poteva essere provata con elementi indiretti. In cassazione il correntista ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2967/2697 c.c. e 115 c.p.c., lamentando che la corte d’appello avesse richiesto indebitamente la forma scritta per provare l’affidamento nonostante il rapporto risalisse a epoca anteriore alla L. n. 154/1992; 2) vizio di motivazione per contraddittorietà, in relazione all’affermazione secondo cui, pur mancando il contratto scritto, le rimesse potevano essere individuate in base al massimo scoperto; 3) violazione dell’art. 2697 c.c. e della disciplina sulla prescrizione delle rimesse, sostenendo che, in presenza di affidamento, spettasse alla banca provare la natura solutoria e non ripristinatoria delle rimesse. La banca ha proposto ricorso incidentale riproponendo la tesi della mancata prova del contratto e degli estratti conto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo erronea la decisione d’appello nella parte in cui aveva escluso in via generale la possibilità di provare l’esistenza di un’apertura di credito, nel regime previgente alla L. n. 154/1992, con mezzi diversi dalla forma scritta. La Corte ha affermato che, per i rapporti instaurati prima dell’entrata in vigore dell’obbligo di forma scritta, l’affidamento può essere provato con ogni mezzo, anche mediante presunzioni, purché emergano elementi fattuali idonei a dimostrare almeno l’ammontare dell’accordato. Ha inoltre precisato che il giudice di merito deve valutare gli indizi ritualmente acquisiti e non può negarne aprioristicamente rilevanza. L’accoglimento del primo motivo ha determinato l’assorbimento degli altri motivi del ricorso principale e dell’intero ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato nel controricorso/ricorso incidentale come base dell’azione di ripetizione dell’indebito e della contestazione sull’onere probatorio; la Corte non ne modifica la portata ma assorbe la censura incidentale.
Norma sull’onere della prova: il correntista che chiede la ripetizione e invoca un affidamento deve provare l’esistenza dell’apertura di credito per qualificare le rimesse come ripristinatorie; tuttavia tale prova può essere fornita anche per presunzioni nel regime anteriore alla L. n. 154/1992.
Richiamato nel ricorso principale come norma asseritamente violata per l’erronea preclusione alla valorizzazione delle prove documentali e indiziarie.
Norma sul ricorso per cassazione utilizzata per articolare i motivi di violazione di legge e di vizio motivazionale.
La Corte afferma che il divieto di prova testimoniale del contratto non opera, nel caso di apertura di credito conclusa quando non era richiesta la forma scritta a pena di nullità.
Richiamato insieme all’art. 2725 c.c.: il limite alla prova per presunzioni non è applicabile ai contratti di apertura di credito conclusi nel periodo in cui non era prescritta la forma scritta ad substantiam.
Ha introdotto l’obbligo della forma scritta per i contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari; la Corte precisa che, per i rapporti precedenti, la conclusione per facta concludentia resta possibile.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
Richiamato per la fissazione della trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel regime anteriore all’entrata in vigore dell’obbligo di forma scritta per i contratti bancari, l’esistenza di un’apertura di credito può essere provata con qualsiasi mezzo, compreso il ricorso a presunzioni semplici, senza che sia necessario un atto scritto.
- Ai fini della qualificazione delle rimesse come solutorie o ripristinatorie, il correntista che agisce per la ripetizione dell’indebito deve provare l’esistenza dell’affidamento; una volta acquisiti elementi idonei a dimostrarlo, il giudice di merito deve valutarli nel loro complesso e non può escluderne a priori la rilevanza probatoria.
- La tolleranza della banca verso sconfinamenti o altri indizi di fatto non è di per sé decisiva, ma può concorrere, insieme ad altri elementi documentali o fattuali, a dimostrare in via presuntiva la concessione dell’affidamento e il relativo ammontare.
- In tema di prescrizione delle rimesse su conto corrente, l’eccezione della banca impone di distinguere tra rimesse solutorie e ripristinatorie; tale distinzione presuppone però la prova dell’apertura di credito e del suo limite affidato.
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