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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30558/2022 del 02/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per violenza privata (capi 1 e 2). Denunciano inosservanza ed errata applicazione degli artt. 192 e 530 c.p.p., omessa assunzione di prova decisiva, motivazione mancante, contraddittoria e illogica. Sostengono che il filmato prodotto dal P.M. mostrerebbe la non partecipazione di Aloiso e Carofiglio al blocco del veicolo (capo 1), che le testimonianze sono incongruenti e che gli agenti non avrebbero rilevato segni di contatto fisico; per il capo 2 lamentano che la condotta sia al più interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p., nei principi) e non violenza privata, adducono dichiarazioni di agenti e passeggeri che avrebbero escluso aggressività e producono documentazione di servizio del Palmieri che lo collocherebbe altrove.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le censure chiedessero una rivalutazione del fatto e del significato della prova, materie estranee al sindacato di legittimità salvo vizio del discorso motivazionale; ha confermato che filmati e testimonianze, così come l'identificazione in loco e gli elementi richiamati dalla Corte territoriale, legittimano la ricostruzione di merito. Sul punto della qualificazione giuridica, la Cassazione ha affermato che l'intimidazione dell'agente può costituire reato autonomo e concorrente di violenza privata e che quindi la qualificazione come interruzione di pubblico servizio non esclude la violenza privata. Per effetto dell'inammissibilità ha escluso la possibilità di far valere cause di non punibilità sopravvenute. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00 (ex art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Invocato dai ricorrenti in relazione a presunte omissioni probatorie; la Corte ha ritenuto tali censure dirette a rivalutare il significato della prova, perciò non ammissibili in cassazione se non consiste in un vizio specifico della motivazione.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Richiamato nella doglianza sulla motivazione; la Corte ha precisato che il sindacato di legittimità non consente la riconsiderazione del merito probatorio salvo vizi motivazionali afferenti atti decisivi.

  • art. 610 cod. pen.

    Disposto sul reato di violenza privata; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione applicata dai giudici di merito, affermando che la condotta intimidatoria può integrarsi con violenza privata, autonoma rispetto all'interruzione di pubblico servizio.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato dalla giurisprudenza citata: delimita il sindacato in Cassazione escludendo la rivalutazione del significato della prova e imponendo che le censure prospettino vizi motivazionali specifici.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiesto per i limiti formali del ricorso (domini di motivazione), la Corte ha osservato che il ricorso è stato articolato nei limiti consentiti dalle disposizioni che regolano l'ammissibilità.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n. 137 conv. con l. 18/12/2020 n. 176

    Norma processuale citata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; mero adempimento procedurale attestato nel fascicolo.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato per precisare che l'inammissibilità del ricorso impedisce di far emergere e dichiarare cause di non punibilità sopravvenute (es. prescrizione) nella Cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Fonti per la statuizione sulle spese e sanzione a favore della Cassa delle ammende a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è sede per una rivalutazione del merito probatorio: le doglianze che richiedono una diversa interpretazione delle prove sono inammissibili salvo che si dimostri un vizio specifico e motivato nella motivazione dei giudici di merito.
  • La presenza di filmati o divergenze tra dichiarazioni testimoniari devono essere valutate dal giudice di merito; la mera esistenza di elementi favorevoli alla tesi difensiva non obbliga la cassazione se i giudici hanno motivato la loro scelta.
  • Il reato di violenza privata può coesistere e concorrere con altri reati (es. interruzione di pubblico servizio); la qualificazione come mera interruzione non esclude automaticamente la violenza privata quando sussistono elementi intimidatori o costrittivi.
  • L'inammissibilità del ricorso in Cassazione preclude la possibilità di far valere cause di estinzione o non punibilità sopravvenute nel giudizio di legittimità.
  • In caso di inammissibilità dei ricorsi, la Corte può condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ad una somma per la Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), quindi valutare il rischio economico di un ricorso meramente riconsiderativo.

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