Cassazione Penale, Sentenza n. 30055/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
Il detenuto aveva chiesto un permesso premio ex art. 30-ter ord. pen. e il Magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile l'istanza perché non era ancora stata espiata metà della pena relativa a un omicidio aggravato. Il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha poi rigettato il reclamo, valorizzando la scarsa revisione critica del passato criminale, come emergente dalla relazione dell'equipe trattamentale. Con il ricorso per cassazione, la difesa ha dedotto violazione dell'art. 30-ter ord. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di merito avesse negato il beneficio con formule stereotipate e senza considerare elementi positivi del percorso trattamentale: attività lavorativa interna al carcere, adesione a un percorso di giustizia riparativa e invio di una lettera di scuse ai familiari della vittima. Secondo il ricorrente, la giurisprudenza di legittimità non richiede il completamento del processo di revisione critica per ottenere il permesso premio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le censure e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, per il permesso premio, il giudice deve verificare regolare condotta, assenza di pericolosità sociale e funzionalità del beneficio alla risocializzazione. Nel caso concreto, la motivazione del tribunale di sorveglianza era coerente perché il punto decisivo non era la regolare condotta o l'attività trattamentale, ma l'assenza di un significativo processo di revisione critica del vissuto criminale, elemento che può legittimamente deporre in senso negativo rispetto alla pericolosità sociale, specie in presenza di reati gravi e di una lunga pena residua. La Corte ha ritenuto che il ricorso chiedesse in sostanza una diversa valutazione del merito, senza evidenziare vizi logici o giuridici. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354
Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ... e che non risultano socialmente pericolosi ... può concedere permessi premio ... per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro; la condotta ... si considera regolare quando ... hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza ...
Il permesso premio è subordinato alla verifica congiunta di regolare condotta, assenza di pericolosità sociale e funzionalità del beneficio alle finalità trattamentali e risocializzanti; la revisione critica non è requisito autonomo in senso assoluto, ma la sua mancanza può rilevare negativamente sul giudizio di pericolosità.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Massime di principio
- Ai fini della concessione del permesso premio, il giudice di sorveglianza deve accertare in concreto la regolare condotta del detenuto, l'assenza di pericolosità sociale e la coerenza del beneficio con le finalità di coltivare interessi affettivi, culturali o lavorativi.
- Il mancato completamento del processo di revisione critica del proprio passato criminale non costituisce di per sé causa ostativa automatica al permesso premio, ma può essere valutato insieme agli altri elementi del trattamento penitenziario come indice negativo della persistenza della pericolosità sociale.
- Quando il giudice di merito motiva il diniego del permesso premio valorizzando la scarsa revisione critica sulla base delle relazioni trattamentali, il ricorso per cassazione è infondato se si limita a chiedere una rivalutazione del merito senza evidenziare reali fratture logiche o violazioni di legge.
- In presenza di reati gravi e di un fine pena lontano, il giudizio sull'assenza di pericolosità sociale può essere particolarmente rigoroso e può giustificare la richiesta di un ulteriore periodo di osservazione e di maturazione trattamentale prima della concessione del beneficio.
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