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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34096/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

La Corte d'assise d'appello di Napoli, con sentenza del 19 gennaio 2026, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Avellino del 10 dicembre 2024, aveva riqualificato il fatto contestato al capo A) da omicidio volontario (art. 575 c.p.) a omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.) e rideterminato in 11 anni e 5 mesi di reclusione la pena inflitta ai due imputati per tale reato e per il reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 (capo B), confermando nel resto. Il Procuratore generale ha proposto due motivi, sostanzialmente diretti a contestare la qualificazione preterintenzionale: ha denunciato vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo che la lama a doppio filo aveva raggiunto l'arteria femorale, che la rapidità e le modalità dell'aggressione, il mancato soccorso della vittima e il piano di fuga fossero compatibili con il dolo di morte e imponessero la qualificazione come omicidio volontario. L'imputato ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che mancassero elementi oggettivi per affermare il proprio concorso nel fatto e che fosse dubbia la sua presenza sul luogo; tale contestazione della responsabilità non era stata però formulata nell'appello, che riguardava soltanto la qualificazione giuridica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il ricorso dell'imputato è inammissibile perché la censura sulla responsabilità non era stata dedotta con i motivi d'appello, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; è inoltre generica, poiché non critica in modo specifico gli elementi probatori e il ragionamento dei giudici di merito. Il ricorso del Procuratore generale è inammissibile perché le censure sollecitano una nuova valutazione delle prove e non evidenziano fratture logiche nella motivazione: la sentenza d'appello aveva considerato la traiettoria e gli effetti della coltellata, nonché gli altri elementi, e aveva motivatamente ritenuto che l'unicità del colpo, la parte bassa del corpo attinta e la mancata prosecuzione dell'azione lesiva fossero indicativi, nel complesso, dell'assenza del dolo di morte. La deduzione secondo cui la vittima non avrebbe camminato, ma sarebbe collassata dopo essersi appoggiata alla ringhiera, è stata ritenuta priva di autosufficienza perché non era stato allegato o trascritto l'elemento probatorio che avrebbe dimostrato il travisamento. Il mancato soccorso, pur potendo in astratto rilevare nella valutazione del dolo, non aveva nel caso concreto capacità dimostrativa sufficiente a rendere manifestamente illogica la decisione. Anche la partecipazione a una spedizione armata, la ferocia dell'aggressione, lo schiaffo successivo e la presenza di un complice con l'auto pronta per la fuga non dimostravano un'incoerenza logica, potendo essere compatibili con la volontà di commettere un reato meno grave o di fuggire dalla reazione della vittima. L'imputato ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La responsabilità e la pena stabilite in appello restano ferme.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Il motivo è inammissibile perchè non era stato presentato in appello; nell’atto di appello, infatti, il ricorrente aveva contestato soltanto la qualificazione giuridica del fatto, ma non la responsabilità.

    È inammissibile il ricorso per cassazione che deduce una violazione di legge non proposta con i motivi d'appello, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

  • art. 192 c.p.p.

    il vizio di illogicità manifesta della motivazione della sentenza “consegue alla violazione di principi della logica formale diversi dalla contraddittorietà o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. ovvero alla invalidità o alla scorrettezza dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e le conclusioni”

    Il vizio di illogicità manifesta rileva quando la motivazione viola i canoni di valutazione della prova o presenta un difetto argomentativo o inferenziale; non basta che lo stesso elemento probatorio consenta una diversa interpretazione.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente Salvatore Crisci al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

    Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso conseguono, per il ricorrente, il pagamento delle spese processuali e, secondo quanto disposto nel caso concreto, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 584 c.p.

    In sentenza la direzione finalistica della volontà è stata ricavata, all’interno di una articolata ricostruzione fattuale, dall’unicità del colpo di arma da taglio, dall’aver attinto lo stesso la parte bassa del corpo della vittima, dalla mancata prosecuzione dell’azione lesiva, tutti elementi dell’azione che, pur non essendo di per sé decisivi nella valutazione dell’esistenza del dolo dell’evento del reato, restituiscono nel complesso una motivazione che, all’interno della menzionata ricostruzione, risulta priva di fratture logiche e che rientra nei limiti del prudente apprezzamento del fatto da parte del giudice del merito.

    Nel distinguere l'omicidio preterintenzionale dall'omicidio volontario, la valutazione della direzione della volontà e del dolo di morte può fondarsi sull'apprezzamento complessivo delle modalità dell'azione; la Cassazione non può sostituire a tale apprezzamento una propria diversa lettura dei fatti in assenza di fratture logiche.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione la censura per violazione di legge che non sia stata dedotta con i motivi d'appello, fuori dalle eccezioni previste dalla legge.
  • La doglianza sulla valutazione delle prove deve confrontarsi in modo specifico con il percorso argomentativo della decisione impugnata; la mera affermazione che mancano prove a carico non è sufficiente.
  • Il ricorso per cassazione non può ottenere una nuova valutazione del merito probatorio: la possibilità di attribuire a un elemento di prova un significato diverso non dimostra, da sola, illogicità manifesta della motivazione.
  • La deduzione di travisamento della prova per invenzione deve indicare in modo autosufficiente l'elemento probatorio asseritamente travisato, allegandolo o trascrivendolo.
  • Per valutare il dolo di morte in rapporto alla qualificazione tra omicidio volontario e preterintenzionale, le modalità dell'azione vanno apprezzate nel loro insieme; elementi singoli possono non essere decisivi se la ricostruzione complessiva del giudice di merito è logicamente coerente.
  • Il comportamento successivo al fatto può rilevare nella valutazione del dolo, ma la sua presenza non rende di per sé illogica la decisione di merito: occorre che abbia capacità dimostrativa sufficiente a evidenziare una frattura nel ragionamento.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoOmicidioImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro la personaProcesso penale
SottomaterieOmicidio volontarioOmicidio preterintenzionale
IstitutiConcorso di persone

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