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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22168/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La persona condannata aveva chiesto al giudice dell'esecuzione di riconoscere il vincolo della continuazione tra i fatti già oggetto di due sentenze di condanna emesse dalla Corte di appello di Roma, sostenendo che il nuovo reato fosse inserito nell'arco temporale già rilevante, che la distanza temporale non escludesse di per sé l'unitarietà del disegno criminoso e che vi fosse una comune matrice criminosa riconducibile al narcotraffico, connessa sia ai delitti associativi sia ai reati-fine, tra cui anche condotte di riciclaggio e cessione di stupefacenti, tutte finalizzate all'arricchimento illecito. La corte d'appello, quale giudice dell'esecuzione, aveva respinto l'istanza ritenendo non dimostrato un unico progetto criminoso, valorizzando la distanza temporale, la disomogeneità dei fatti e la diversità dei luoghi di commissione. Con il ricorso per cassazione il condannato ha dedotto, da un lato, la violazione dell'art. 671 c.p.p. per non avere il giudice dell'esecuzione considerato il precedente riconoscimento della continuazione operato nella sentenza del 19 luglio 2022 e, dall'altro, la violazione di legge e il vizio di motivazione nella valutazione del medesimo disegno criminoso, lamentando altresì la contraddittorietà del provvedimento impugnato rispetto al parere favorevole del Procuratore generale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero generiche e meramente reiterative di una diversa lettura dei fatti, senza confrontarsi con i concreti elementi valorizzati dal giudice dell'esecuzione per escludere la continuazione. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, richiede una verifica approfondita di indicatori concreti dell'unicità del disegno criminoso, quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e programmazione dei reati successivi. Nel caso di specie, la distanza temporale di anni, la disomogeneità delle condotte e la diversità dei luoghi sono state ritenute ragioni sufficienti per escludere un vincolo ideativo unitario, senza che il ricorso offrisse controdeduzioni idonee a superare tale valutazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; il relativo accertamento richiede una verifica concreta e non può fondarsi su mere allegazioni generiche o su una rivalutazione alternativa dei fatti.

  • art. 81 c.p.

    il vincolo della continuazione presuppone l'unità del disegno criminoso, da desumere da indicatori oggettivi e non dalla sola presenza di uno o più indici isolati.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01

    il riconoscimento della continuazione richiede una verifica approfondita di concreti indicatori dell'unicità del disegno criminoso; non è sufficiente valorizzare isolatamente alcuni indici se i reati successivi risultano frutto di determinazione estemporanea.

  • sentenza 13 giugno 2000, n. 186 Corte costituzionale

    richiamata in tema di criterio per l'applicazione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso, in assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, richiede la prova di un medesimo disegno criminoso attraverso indici concreti e convergenti: omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità esecutive, causali e sistematicità del comportamento.
  • Non è sufficiente invocare la sola appartenenza dei fatti a una medesima area criminale, né la finalità di profitto comune, se i singoli reati presentano disomogeneità significativa, distanza temporale rilevante o luoghi di commissione differenti.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito dei dati fattuali, essendo sindacabile solo la correttezza logica e giuridica della motivazione del provvedimento impugnato.
  • La presenza di un precedente riconoscimento della continuazione per alcuni reati non impone automaticamente l'estensione del vincolo ad altri fatti, se questi non risultano inseriti, secondo una verifica concreta, nel progetto criminoso originario.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in difetto di elementi che escludano la colpa del ricorrente, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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