Cassazione Penale, Sentenza n. 25755/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
Il caso riguarda un condannato ammesso alla detenzione domiciliare che chiedeva l'autorizzazione ad assentarsi dal domicilio per svolgere attività lavorativa, ai sensi della disciplina sulle autorizzazioni all'uscita per esigenze di vita o per lavoro. Il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato l'istanza ritenendo: che prima della detenzione domiciliare l'interessato non lavorasse, che la proposta lavorativa fosse meramente strumentale, che l'attività fosse descritta in modo troppo generico e priva dell'indicazione del luogo di svolgimento, e che una precedente istanza identica fosse già stata respinta. Nel ricorso per cassazione si denunciava inosservanza di legge e motivazione apparente, sostenendo che il provvedimento impugnato fosse sostanzialmente una mera riproduzione del precedente decreto, senza una reale valutazione dei nuovi elementi addotti; in particolare si lamentava l'omesso esame della documentazione sulle condizioni economiche del condannato, sulla serietà della proposta di lavoro, sul fatto che vivesse da solo, fosse privo di redditi, fosse assistito solo dal padre e avesse lavorato prima della misura.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato la disciplina dell'autorizzazione all'uscita dal domicilio per svolgere attività lavorativa e ha ribadito che, quando la richiesta è fondata sull'assoluta indigenza, il giudice deve applicare criteri di particolare rigore senza però pretendere la dimostrazione di una totale impossidenza, essendo sufficiente che il richiedente non possa provvedere ai bisogni essenziali senza i proventi del lavoro. Ha inoltre affermato che il giudice dispone di ampi poteri istruttori e deve eventualmente svolgere accertamenti, anche tramite la polizia giudiziaria, per verificare la veridicità delle allegazioni e la serietà e concretezza della proposta lavorativa. Il decreto è stato quindi annullato con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Messina per nuovo giudizio, libero nell'esito ma emendato dai vizi rilevati.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
È la norma processuale invocata per denunciare inosservanza di legge penale nel ricorso per cassazione.
art. 27, comma 3, Cost.
È richiamato dalla difesa a sostegno della finalità rieducativa del trattamento e della valorizzazione del lavoro.
art. 111 Cost.
È richiamato dalla difesa a sostegno del vizio motivazionale denunciato.
art. 1, commi 1 e 2, l. 26 luglio 1975 n. 354
È richiamato dalla difesa in relazione ai principi dell'ordinamento penitenziario e alla funzione rieducativa del trattamento.
art. 71-bis l. 26 luglio 1975 n. 354
È richiamato dalla difesa come norma pertinente alla disciplina penitenziaria invocata nel ricorso.
"se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arrestoper il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa"
La Corte lo considera applicabile anche alla detenzione domiciliare tramite il rinvio dell'art. 47-ter ord. pen. e ne ricava che l'autorizzazione può essere concessa anche per attività lavorativa quando ricorra la condizione di indigenza o l'impossibilità di soddisfare le esigenze essenziali.
art. 47-ter, quarto comma, ord. pen.
È indicato come disposizione che rende applicabile alla detenzione domiciliare la disciplina dell'art. 284, comma 3, c.p.p.
Massime di principio
- Quando la richiesta di assentarsi dal domicilio è finalizzata a svolgere attività lavorativa, il giudice deve valutare con particolare rigore la condizione di assoluta indigenza, ma non può pretendere la prova di una totale impossidenza: è sufficiente che, senza il reddito da lavoro, il soggetto non riesca a far fronte ai bisogni essenziali propri e degli eventuali familiari a carico.
- Il rigetto dell'istanza non può fondarsi su automatismi o pregiudizi desunti dal fatto che il richiedente non abbia lavorato in precedenza o che la proposta appaia generica; in presenza di allegazioni non manifestamente implausibili, il giudice deve attivare i poteri istruttori necessari per verificarne serietà e attendibilità.
- Nel procedimento autorizzatorio collegato alla detenzione domiciliare, il giudice ha ampi poteri di accertamento e può/deve disporre verifiche, anche tramite la polizia giudiziaria, sulla situazione economica del richiedente, sulla concreta disponibilità del lavoro e sulle modalità temporali e spaziali dell'attività proposta.
- La motivazione del diniego deve confrontarsi con gli elementi nuovi allegati nell'istanza; un provvedimento che reitera formule o valutazioni del precedente rigetto, senza reale esame delle novità dedotte, è esposto a censura per motivazione apparente o insufficiente.
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