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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43552/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata e contestata attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa (Tommaso Testaguzza); (2) insufficienza della prova in ordine agli elementi oggettivi e soggettivi del reato di rapina ex art. 628 c.p.; (3) errata applicazione dell'aggravante per uso di arma (art. 628 comma 3 n. 1 c.p.), dato il debole riscontro sull'effettivo possesso/uso di arma; (4) mancata motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d'Appello congrua, adeguata e coerente: le dichiarazioni della persona offesa sono state valutate attendibili e corroborate da riscontri investigativi (in particolare tabulati telefonici che confermavano la compresenza dei soggetti nei luoghi e nelle occasioni indicate) e dall'assoluta inverosimiglianza della versione difensiva. La Cassazione ha sottolineato il divieto di riesame di merito in sede di legittimità e l'impossibilità di sostituire la valutazione probatoria dei giudici di merito salvo manifeste contraddizioni, non riscontrate nel caso. Il secondo motivo (insufficienza di prova) è stato respinto come manifestamente infondato; il terzo (aggravante arma) è stato dichiarato inammissibile perché attiene a questioni di fatto non dedotte specificamente in appello; il quarto è inammissibile per mancata deduzione in appello del trattamento sanzionatorio e delle attenuanti generiche. Condanna del ricorrente alle spese processuali. Correzione di un errore materiale nell'intestazione della sentenza di primo grado (data di nascita).

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione (lett. b ed e) relativi a violazione di norme e insufficiente motivazione); la Corte verifica se le censure rientrano nelle ipotesi di legittimità e se la motivazione è adeguata senza riesaminare il merito.

  • art. 192 c.p.p.

    Norma sui criteri di valutazione della prova e dell'attendibilità delle dichiarazioni; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito hanno correttamente applicato tali criteri nel valutare la persona offesa.

  • art. 210 c.p.p.

    Regola sulla contestazione degli elementi della prova e sulla necessità di motivare la valutazione: la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione dei giudici di merito secondo questo canone.

  • art. 628 c.p.

    Norma che disciplina il reato di rapina; la Corte d'Appello ha ritenuto integrati gli elementi oggettivi e soggettivi del reato sulla base del racconto della persona offesa e dei riscontri probatori, valutazione confermata dalla Cassazione.

  • art. 628, comma 3, n. 1 c.p.

    Prevede l'aggravante per uso di arma nella rapina; la contestazione dell'imputato su questo punto è stata considerata inammissibile in Cassazione perché non dedotta specificamente in appello.

  • art. 62-bis c.p.

    Disciplina le circostanze attenuanti generiche; la mancata concessione è stata impugnata ma la censura è stata dichiarata inammissibile poiché non sollevata in appello.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare una condanna purché il giudice del merito ne motivi adeguatamente la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca, eventualmente valorizzando riscontri probatori.
  • In Cassazione non è consentito un libero riesame del merito: il giudice di legittimità verifica la congruità logico‑giuridica della motivazione resa dai giudici di merito ma non riconsidera autonomamente la valutazione delle prove, salvo manifeste contraddizioni.
  • Le questioni di fatto o le doglianze non specificamente dedotte in appello risultano normalmente inammissibili in cassazione; per contestare aggravanti, attenuanti o la determinazione della pena occorre averle impugnate già in grado di appello.
  • La rilevanza dei singoli elementi di prova va valutata nel loro contesto e in relazione al complesso probatorio; estrapolare parti del materiale probatorio per minarne il valore può essere insufficiente se la motivazione complessiva rimane coerente.
  • Gli errori materiali nei provvedimenti possono essere corretti d'ufficio dalla Corte di Cassazione con invio delle annotazioni alla cancelleria competente.

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