Cassazione Penale, Sentenza n. 43552/2022 del 16/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata e contestata attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa (Tommaso Testaguzza); (2) insufficienza della prova in ordine agli elementi oggettivi e soggettivi del reato di rapina ex art. 628 c.p.; (3) errata applicazione dell'aggravante per uso di arma (art. 628 comma 3 n. 1 c.p.), dato il debole riscontro sull'effettivo possesso/uso di arma; (4) mancata motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d'Appello congrua, adeguata e coerente: le dichiarazioni della persona offesa sono state valutate attendibili e corroborate da riscontri investigativi (in particolare tabulati telefonici che confermavano la compresenza dei soggetti nei luoghi e nelle occasioni indicate) e dall'assoluta inverosimiglianza della versione difensiva. La Cassazione ha sottolineato il divieto di riesame di merito in sede di legittimità e l'impossibilità di sostituire la valutazione probatoria dei giudici di merito salvo manifeste contraddizioni, non riscontrate nel caso. Il secondo motivo (insufficienza di prova) è stato respinto come manifestamente infondato; il terzo (aggravante arma) è stato dichiarato inammissibile perché attiene a questioni di fatto non dedotte specificamente in appello; il quarto è inammissibile per mancata deduzione in appello del trattamento sanzionatorio e delle attenuanti generiche. Condanna del ricorrente alle spese processuali. Correzione di un errore materiale nell'intestazione della sentenza di primo grado (data di nascita).
Norme richiamate
Richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione (lett. b ed e) relativi a violazione di norme e insufficiente motivazione); la Corte verifica se le censure rientrano nelle ipotesi di legittimità e se la motivazione è adeguata senza riesaminare il merito.
Norma sui criteri di valutazione della prova e dell'attendibilità delle dichiarazioni; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito hanno correttamente applicato tali criteri nel valutare la persona offesa.
Regola sulla contestazione degli elementi della prova e sulla necessità di motivare la valutazione: la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione dei giudici di merito secondo questo canone.
Norma che disciplina il reato di rapina; la Corte d'Appello ha ritenuto integrati gli elementi oggettivi e soggettivi del reato sulla base del racconto della persona offesa e dei riscontri probatori, valutazione confermata dalla Cassazione.
Prevede l'aggravante per uso di arma nella rapina; la contestazione dell'imputato su questo punto è stata considerata inammissibile in Cassazione perché non dedotta specificamente in appello.
Disciplina le circostanze attenuanti generiche; la mancata concessione è stata impugnata ma la censura è stata dichiarata inammissibile poiché non sollevata in appello.
Massime di principio
- Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare una condanna purché il giudice del merito ne motivi adeguatamente la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca, eventualmente valorizzando riscontri probatori.
- In Cassazione non è consentito un libero riesame del merito: il giudice di legittimità verifica la congruità logico‑giuridica della motivazione resa dai giudici di merito ma non riconsidera autonomamente la valutazione delle prove, salvo manifeste contraddizioni.
- Le questioni di fatto o le doglianze non specificamente dedotte in appello risultano normalmente inammissibili in cassazione; per contestare aggravanti, attenuanti o la determinazione della pena occorre averle impugnate già in grado di appello.
- La rilevanza dei singoli elementi di prova va valutata nel loro contesto e in relazione al complesso probatorio; estrapolare parti del materiale probatorio per minarne il valore può essere insufficiente se la motivazione complessiva rimane coerente.
- Gli errori materiali nei provvedimenti possono essere corretti d'ufficio dalla Corte di Cassazione con invio delle annotazioni alla cancelleria competente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43458/2022 del 16/11/2022
- Sentenza penale · 16 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43459/2022 del 16/11/2022
- Sentenza penale · 16 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43461/2022 del 16/11/2022
- Sentenza penale · 16 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43462/2022 del 16/11/2022
- Sentenza penale · 16 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43463/2022 del 16/11/2022
- Sentenza penale · 16 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43464/2022 del 16/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →