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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07173/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi fossero generici, sostanzialmente reiterativi di censure di merito già disattese con motivazione logica e giuridicamente corretta e che la sentenza impugnata fosse immune da vizi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello deducendo, in sintesi, violazione dell'art. 648 c.p. e vizi motivazionali in relazione a: mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, mancata applicazione del principio di proporzionalità nel trattamento sanzionatorio, violazione dell'art. 164 c.p. in tema di sospensione condizionale della pena e omessa valutazione del fatto ai fini dell'art. 131-bis c.p., oltre a censure sulla valutazione delle prove assunte. La Corte di cassazione rileva però che tutte le doglianze sono meramente riproduttive di questioni di fatto già esaminate e respinte dai giudici di merito, generiche e dirette a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma richiamata come parametro della censura; la Corte non entra nel merito della sua violazione perché ritiene inammissibili le doglianze fattuali e motivazionali.

  • art. 164 c.p.

    Richiamato in relazione alla sospensione condizionale della pena; la censura è dichiarata inammissibile perché sollecita una rivalutazione di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato per la particolare tenuità del fatto; la Corte considera la doglianza non scrutinabile perché meramente fattuale e ripetitiva.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riproporre censure di merito già esaminate e disattese dai giudici di appello, senza individuare reali vizi di legittimità.
  • La deduzione di violazione di legge o di vizio di motivazione non può tradursi in una richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove, riservata al giudice di merito.
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena o della non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere censurata in cassazione solo se si indicano specifici errori di diritto o manifeste illogicità della motivazione, non quando la critica è generica e fattuale.
  • Quando la motivazione della sentenza impugnata è logicamente coerente e immune da vizi, il ricorso che mira solo a sovrapporre una lettura alternativa del fatto è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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