Cassazione Penale, Ordinanza n. 07173/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi fossero generici, sostanzialmente reiterativi di censure di merito già disattese con motivazione logica e giuridicamente corretta e che la sentenza impugnata fosse immune da vizi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello deducendo, in sintesi, violazione dell'art. 648 c.p. e vizi motivazionali in relazione a: mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, mancata applicazione del principio di proporzionalità nel trattamento sanzionatorio, violazione dell'art. 164 c.p. in tema di sospensione condizionale della pena e omessa valutazione del fatto ai fini dell'art. 131-bis c.p., oltre a censure sulla valutazione delle prove assunte. La Corte di cassazione rileva però che tutte le doglianze sono meramente riproduttive di questioni di fatto già esaminate e respinte dai giudici di merito, generiche e dirette a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
Norma richiamata come parametro della censura; la Corte non entra nel merito della sua violazione perché ritiene inammissibili le doglianze fattuali e motivazionali.
Richiamato in relazione alla sospensione condizionale della pena; la censura è dichiarata inammissibile perché sollecita una rivalutazione di merito.
Richiamato per la particolare tenuità del fatto; la Corte considera la doglianza non scrutinabile perché meramente fattuale e ripetitiva.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riproporre censure di merito già esaminate e disattese dai giudici di appello, senza individuare reali vizi di legittimità.
- La deduzione di violazione di legge o di vizio di motivazione non può tradursi in una richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove, riservata al giudice di merito.
- La mancata concessione delle attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena o della non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere censurata in cassazione solo se si indicano specifici errori di diritto o manifeste illogicità della motivazione, non quando la critica è generica e fattuale.
- Quando la motivazione della sentenza impugnata è logicamente coerente e immune da vizi, il ricorso che mira solo a sovrapporre una lettura alternativa del fatto è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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