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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27397/2021 del 08/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un appalto relativo alla realizzazione dell'impianto sanitario e di riscaldamento di una scuola media. In primo grado il professionista incaricato della progettazione e direzione lavori è stato condannato al pagamento di euro 100.585,36. La corte d'appello ha rigettato il gravame e il professionista ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 1669, comma 2, c.c., sostenendo che alla data della lettera del 28 settembre 2009 il comune non avesse ancora acquisito piena conoscenza dei vizi; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 2236 c.c., assumendo che, essendo la sua prestazione obbligazione di mezzi e non di risultato, non potesse essergli attribuita responsabilità in assenza di dolo o colpa grave.

La decisione

La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili. Sul primo motivo ha affermato che la corte territoriale aveva compiuto un apprezzamento interpretativo della missiva, insindacabile in sede di legittimità, escludendo che da essa emergesse un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera. Sul secondo motivo ha rilevato che la corte d'appello aveva correttamente applicato il principio per cui, in tema di appalto, il vincolo di responsabilità solidale tra appaltatore e progettista/direttore dei lavori, quando gli inadempimenti abbiano concorso efficacemente a produrre il danno del committente, trova fondamento nell'art. 2055 c.c.; inoltre il direttore dei lavori, pur prestando un'obbligazione di mezzi, deve operare secondo la diligentia quam in concreto e non può invocare in via generale l'art. 2236 c.c. per escludere la responsabilità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese perché il comune intimato non si è difeso nel giudizio di legittimità; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1669, secondo comma c.c.

    "piena conoscenza dei vizi"; "un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera"

    La conoscenza dei vizi rilevante ai fini della decorrenza del termine non coincide con una mera segnalazione o percezione generica, ma richiede una conoscenza oggettivamente apprezzabile della gravità dei difetti e del loro nesso causale con la cattiva esecuzione dell'opera.

  • art. 2236 c.c.

    "in mancanza di dolo o colpa grave"

    La Corte esclude che la mera natura di obbligazione di mezzi del direttore dei lavori consenta, di per sé, di invocare l'art. 2236 c.c. per sottrarsi alla responsabilità; rileva invece il criterio della diligenza qualificata richiesta al professionista.

  • art. 2055 c.c.

    "vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori"

    Il principio di solidarietà tra più autori del danno si applica anche quando uno dei corresponsabili risponda a titolo contrattuale, se gli inadempimenti hanno concorso in modo efficiente a produrre il danno del committente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    "ulteriore importo a titolo di contributo unificato"

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, se dovuto, l'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    "pari a quello previsto per il ricorso"

    Costituisce il parametro di riferimento per quantificare l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • In tema di termine per denunciare i gravi difetti dell'opera, non è sufficiente una mera notizia o segnalazione dei problemi: occorre che il committente abbia acquisito una conoscenza oggettivamente apprezzabile della gravità dei vizi e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione.
  • La valutazione della sufficienza della conoscenza dei vizi, quando compiuta dal giudice di merito attraverso l'interpretazione di una lettera o di altro documento, è in linea di principio insindacabile in cassazione se sorretta da un apprezzamento interpretativo non illogico.
  • In tema di appalto, la responsabilità del progettista e del direttore dei lavori può concorrere solidalmente con quella dell'appaltatore quando gli inadempimenti di ciascuno abbiano contribuito in modo efficiente alla produzione del danno del committente.
  • Il direttore dei lavori, pur svolgendo un'obbligazione di mezzi, deve adempiere con la diligenza professionale qualificata richiesta dalle specifiche competenze tecniche del ruolo; non basta richiamare astrattamente l'art. 2236 c.c. per escludere la responsabilità.
  • La censura di violazione di legge è inammissibile quando mira, in realtà, a rimettere in discussione un apprezzamento di fatto o un'interpretazione del documento compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

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