Cassazione Penale, Ordinanza n. 00759/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria. I motivi dedotti erano tre: 1) violazione di legge e mancanza di motivazione per non avere la sentenza dichiarato estinto il reato per prescrizione, assumendo un calcolo dei termini diverso da quello seguito dal giudice di merito; la Corte rileva però che il calcolo difensivo ignorava periodi di sospensione della prescrizione, indicati in complessivi 532 giorni, con maturazione del termine solo al 14/04/2026; inoltre il motivo era generico e aspecifico perché non ricostruiva compiutamente la sequenza processuale; 2) violazione di legge e vizio motivazionale per il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 648-bis, quarto comma, c.p.; 3) violazione di legge e vizio motivazionale sulla determinazione della pena ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p. La Corte ha ritenuto i motivi 2 e 3 inammissibili perché meramente reiterativi di doglianze già svolte in appello e già puntualmente disattese con motivazione corretta, e perché in cassazione non è consentita una nuova valutazione della congruità della pena se la determinazione non è arbitraria o manifestamente illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha escluso che il reato fosse già prescritto, richiamando i periodi di sospensione del corso della prescrizione, e ha ritenuto non scrutinabili gli ulteriori motivi perché ripetitivi e diretti a ottenere una nuova valutazione del merito sulla concessione dell'attenuante e sulla quantificazione della pena.
Norme richiamate
La sospensione del corso della prescrizione deve essere computata nel calcolo del termine; ignorarla conduce a un calcolo errato e non consente di ritenere il reato già estinto.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente; la deduzione della prescrizione richiede una compiuta rappresentazione della sequenza procedimentale e delle ragioni per cui il termine sarebbe maturato.
art. 648-bis, quarto comma, c.p.
L'attenuante invocata non è stata riconosciuta dal giudice di merito; la Cassazione ha ritenuto inammissibile la censura perché ripetitiva e diretta a contestare una valutazione di merito già motivata.
La commisurazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non può essere rinnovata in cassazione se non nei limiti dell'arbitrarietà o della manifesta illogicità.
La valutazione dei criteri di commisurazione della pena è espressione del potere discrezionale del giudice di merito; la censura è inammissibile se mira solo a una diversa ponderazione degli elementi di fatto.
Dal testo emerge che il giudizio riguarda un'ipotesi attenuata del riciclaggio, esclusa per il non modico valore del bene e per la complessiva gravità del fatto.
Massime di principio
- La deduzione della prescrizione in cassazione non può risolversi in un mero calcolo aritmetico del tempo trascorso: occorre considerare anche eventuali sospensioni del termine e offrire una ricostruzione specifica della vicenda processuale.
- Un motivo di ricorso è inammissibile quando sia generico o aspecifico e non confronti in modo puntuale la motivazione della sentenza impugnata, soprattutto in materia di prescrizione.
- Sono inammissibili in cassazione le censure che si limitano a reiterare questioni già dedotte in appello e già motivatamente rigettate dal giudice di merito.
- La determinazione della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non può essere censurata in cassazione se non nei casi in cui sia frutto di arbitrio o di manifesta illogicità.
- Il mancato riconoscimento di un'attenuante e la quantificazione della pena non sono sindacabili in cassazione come un nuovo giudizio di merito, quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione congrua e logicamente coerente.
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