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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10692/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui il Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato tra fatti già coperti da due sentenze irrevocabili di condanna. In concreto, il ricorrente sosteneva che il possesso di grimaldelli del 31 luglio 2019 dovesse essere unificato nel medesimo disegno criminoso con la resistenza a pubblico ufficiale del 18 novembre 2019, osservando che in quest'ultima occasione egli aveva commesso anche un furto, per il quale era poi intervenuto non doversi procedere per remissione di querela. La censura era quindi rivolta a contestare la mancata applicazione della continuazione tra i fatti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'argomento difensivo potesse al più giustificare l'unificazione del possesso di grimaldelli con il furto, ma non spiegasse perché quel primo fatto dovesse essere ricondotto anche alla resistenza a pubblico ufficiale, commessa oltre tre mesi dopo e qualificata come reato estemporaneo. La motivazione dell'ordinanza impugnata è stata considerata adeguata, perché fondata sulla disomogeneità dei reati e sull'occasionalità della resistenza, non preordinata al momento del possesso degli strumenti atti allo scasso. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Richiamato implicitamente quale disciplina del reato continuato invocata dal ricorrente per ottenere l'unificazione dei fatti già giudicati con sentenze irrevocabili.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente in caso di declaratoria di inammissibilità, con pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento della continuazione in executivis, il ricorrente deve offrire una motivazione concreta e coerente sulla riconducibilità dei reati a un medesimo disegno criminoso; non è sufficiente un collegamento solo parziale tra alcuni fatti se resta privo di spiegazione il nesso con un diverso reato successivo.
  • La disomogeneità dei reati e l'occasionalità del fatto successivo sono indici ostativi all'applicazione della disciplina della continuazione, soprattutto quando il reato successivo appaia estemporaneo e non preordinato al momento del fatto antecedente.
  • Nel giudizio di legittimità avverso ordinanza esecutiva, il ricorso è inammissibile quando non confuta in modo specifico la ratio decidendi del provvedimento impugnato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativiImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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