Cassazione Penale, Sentenza n. 27156/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un'indagine per partecipazione a un'associazione di tipo mafioso: il giudice per le indagini preliminari aveva applicato la custodia cautelare in carcere; il tribunale del riesame aveva respinto l'impugnazione dell'indagato. In cassazione il ricorrente deduceva, con due motivi, vizio di motivazione e violazione di legge. Con il primo motivo contestava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 416-bis c.p., sostenendo che il riesame avesse motivato in modo meramente assertivo, fondandosi essenzialmente su un'unica intercettazione telefonica dal contenuto, a suo dire, non chiaro e non decifrabile. Con il secondo motivo censurava la ritenuta attualità delle esigenze cautelari, osservando che i fatti risalivano al 2021 e che il tempo trascorso avrebbe escluso l'attualità del pericolo cautelare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il tribunale del riesame aveva dato una motivazione ampia e coerente, valutando in modo logico l'intercettazione telefonica e traendone plurimi elementi sintomatici del rapporto stabile dell'indagato con il sodalizio mafioso e con un soggetto apicale del gruppo. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché, nei procedimenti per partecipazione ad associazione mafiosa, opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e quella sostanzialmente assoluta di adeguatezza della custodia in carcere, superabili solo da elementi concreti di recesso o cessazione dell'attività associativa, non dal mero decorso del tempo. Il ricorrente non aveva confrontato la motivazione dell'ordinanza impugnata e non aveva indicato elementi idonei a dimostrare l'uscita dall'associazione. È stata quindi confermata la misura cautelare e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
La partecipazione ad associazione di tipo mafioso è stata trattata come reato permanente e come titolo cautelare soggetto alla disciplina speciale dell'art. 275, comma 3, c.p.p.
Richiamato dal ricorrente come parametro delle misure cautelari personali.
Richiamato quale norma sui requisiti formali e motivazionali dell'ordinanza cautelare.
Richiamato quale norma sul riesame delle misure cautelari.
Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione dei provvedimenti.
Richiamato per il limite di sintesi dei motivi di ricorso.
Richiamato per affermare che i gravi indizi cautelari non si valutano secondo i criteri dell'art. 192, comma 2, c.p.p.
Indicato come criterio probatorio del giudizio di merito non estensibile automaticamente alla valutazione cautelare.
Applicata la doppia presunzione in materia di custodia cautelare per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa: presunzione relativa sulle esigenze cautelari e assoluta sull'adeguatezza della sola custodia in carcere.
art. 275, commi 4 e 4-bis, c.p.p.
Indicati come unici casi di superamento della presunzione di adeguatezza della custodia in carcere.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro un'ordinanza cautelare, il controllo della Cassazione sulla motivazione in tema di gravi indizi di colpevolezza è limitato alla verifica della congruenza logica e giuridica della motivazione, senza possibilità di rivalutare il compendio fattuale o sostituire una diversa lettura degli elementi indiziari.
- Ai fini della misura cautelare personale non occorre la prova piena della responsabilità, essendo sufficiente un quadro indiziario idoneo a fondare una qualificata probabilità di colpevolezza; i gravi indizi cautelari non coincidono con gli indizi richiesti per la decisione di merito.
- La lettura delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento decisivo della prova.
- In materia di partecipazione ad associazione mafiosa, il mero decorso del tempo tra i fatti e la misura non è di per sé idoneo a escludere le esigenze cautelari; occorrono elementi concreti e oggettivi che dimostrino il recesso dal sodalizio o la cessazione dell'attività associativa.
- Per il reato di partecipazione mafiosa, la disciplina cautelare opera su una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e su una presunzione rafforzata di adeguatezza della custodia in carcere, superabile solo nei casi espressamente previsti dalla legge o mediante prova concreta dell'uscita dall'associazione.
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