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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24479/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) errata applicazione dei criteri di bilanciamento fra circostanze aggravanti ad effetto speciale e doppio incremento della pena per aggravanti non bilanciabili (in particolare aumento per il metodo mafioso calcolato oltre il limite dell'art. 63, quarto comma); (2) omissione della riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.) sull'aumento operato a titolo di continuazione per reati già definiti con rito abbreviato; (3) mancata valutazione motivata circa la richiesta di esclusione della recidiva qualificata contestata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena per l'estorsione tentata (capo a) nelle parti relative all'aumento per il metodo mafioso e all'applicazione della diminuente del rito abbreviato sull'aumento per continuazione. In concreto la Corte ha ridotto l'aumento per l'aggravante del metodo mafioso contenendolo entro 1/3 della pena (la pena per l'estorsione tentata è stata rideterminata in 8 anni di reclusione e euro 6.666,00 di multa) e ha applicato la riduzione di un terzo all'aumento di continuazione derivante da reato giudicato con rito abbreviato (l'aumento da 3 anni e euro 2.500,00 è stato ridotto a 2 anni ed euro 1.667,00). La pena complessiva è così stata rideterminata in 10 anni di reclusione ed euro 8.333,00 di multa. Le restanti censure sono state dichiarate inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen. (terzo comma, n. 1 e n. 3)

    Rilevata la presenza di più aggravanti, la Corte distingue tra aggravanti bilanciabili e non bilanciabili; tra le aggravanti non bilanciabili va considerata la più grave come base per l'aumento e le eventuali ulteriori aggravanti possono aumentare la pena solo nei limiti stabiliti dall'art. 63, comma 4

  • art. 629 cod. pen.

    Fissazione della forbice edittale per l'estorsione (anche nella forma tentata) utilizzata per verificare la correttezza della pena base e dei successivi aumenti

  • art. 416-bis.1 cod. pen. (ex art. 7 D.L. 13/05/1991, n. 152)

    Rilevata l'aggravante del metodo mafioso; tuttavia l'aumento derivante da tale aggravante, concorrendo con altra aggravante speciale, deve essere contenuto nei limiti consentiti dall'art. 63, quarto comma

  • art. 63, quarto comma, cod. pen.

    Quando concorrono più circostanze aggravanti ad effetto speciale si applica la pena relativa alla circostanza più grave e il giudice può aumentarla non oltre un terzo; la Corte ha applicato questo principio correggendo l'aumento e impedendo un doppio incremento oltre il limite

  • art. 442 cod. proc. pen.

    La riduzione premiale per il rito abbreviato è aritmeticamente predeterminata e deve essere considerata anche quando il reato giudicato con abbreviato è esito di precedente pronuncia utilizzata ai fini della continuazione; la Corte ha disposto la riduzione di un terzo sull'aumento per continuazione

  • art. 81 cod. pen.

    Principio della continuazione: l'aumento di pena per i reati in continuazione va parametrato tenendo conto dei ritenuti benefici (quali l'abbreviato) applicati ai reati satellite

  • art. 99 cod. pen. (quarto comma)

    Contestazione della recidiva qualificata e considerazione che il riconoscimento della recidiva non attiene di per sé al trattamento sanzionatorio quando l'imputato abbia rinunciato a specifici motivi di appello non pertinenti al trattamento sanzionatorio

  • art. 620, lett. l) cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione, in presenza di elementi di fatto emergenti dal giudizio di merito, di procedere alla rideterminazione della pena con operazioni aritmetiche senza rinvio; applicata per rideterminare la pena finale

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata procedura di sintesi dei motivi di ricorso per cassazione (ricondotta dal ricorso alle formule prescritte)

Massime di principio

  • Quando concorrono più aggravanti ad effetto speciale va presa come base la circostanza più grave e le ulteriori aggravanti possono aumentare la pena solo entro il limite di un terzo previsto dall'art. 63, comma 4; non è permesso un cumulo che determini un 'doppio aumento' superiore a quel limite
  • Se un fatto collegato è stato già giudicato con rito abbreviato, l'aumento di pena per continuazione deve tenere conto della riduzione prevista dall'art. 442 c.p.p.; il giudice deve computare aritmeticamente tale sconto nell'aumento per continuazione
  • La mancata trattazione di una questione di fatto o di diritto da parte della Corte di merito può essere giustificata dalla rinuncia dell'imputato ai motivi di gravame non inerenti il trattamento sanzionatorio; in tali casi la Cassazione ritiene la doglianza inammissibile quando sorretta da una precedente rinuncia
  • La Corte di Cassazione può, ai sensi dell'art. 620 lett. l), correggere direttamente la determinazione della pena mediante operazioni aritmetiche quando i dati di fatto necessari risultano dal giudizio di merito, evitando il rinvio
  • Nella determinazione della pena il giudice deve esplicitare in motivazione di aver considerato sconti o aumenti legislativamente predeterminati (es. diminuente per abbreviato), poiché tali riduzioni sono aritmetiche e non richiedono ulteriore motivazione sul quantuum
  • In presenza di più circostanze aggravanti occorre sempre verificare la natura 'bilanciabile' o 'non bilanciabile' delle stesse e applicare i criteri di bilanciamento stabiliti dalla giurisprudenza e dalla legge per evitare errori aritmetici nel calcolo della pena

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