Cassazione Penale, Sentenza n. 24479/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) errata applicazione dei criteri di bilanciamento fra circostanze aggravanti ad effetto speciale e doppio incremento della pena per aggravanti non bilanciabili (in particolare aumento per il metodo mafioso calcolato oltre il limite dell'art. 63, quarto comma); (2) omissione della riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.) sull'aumento operato a titolo di continuazione per reati già definiti con rito abbreviato; (3) mancata valutazione motivata circa la richiesta di esclusione della recidiva qualificata contestata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena per l'estorsione tentata (capo a) nelle parti relative all'aumento per il metodo mafioso e all'applicazione della diminuente del rito abbreviato sull'aumento per continuazione. In concreto la Corte ha ridotto l'aumento per l'aggravante del metodo mafioso contenendolo entro 1/3 della pena (la pena per l'estorsione tentata è stata rideterminata in 8 anni di reclusione e euro 6.666,00 di multa) e ha applicato la riduzione di un terzo all'aumento di continuazione derivante da reato giudicato con rito abbreviato (l'aumento da 3 anni e euro 2.500,00 è stato ridotto a 2 anni ed euro 1.667,00). La pena complessiva è così stata rideterminata in 10 anni di reclusione ed euro 8.333,00 di multa. Le restanti censure sono state dichiarate inammissibili.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen. (terzo comma, n. 1 e n. 3)
Rilevata la presenza di più aggravanti, la Corte distingue tra aggravanti bilanciabili e non bilanciabili; tra le aggravanti non bilanciabili va considerata la più grave come base per l'aumento e le eventuali ulteriori aggravanti possono aumentare la pena solo nei limiti stabiliti dall'art. 63, comma 4
Fissazione della forbice edittale per l'estorsione (anche nella forma tentata) utilizzata per verificare la correttezza della pena base e dei successivi aumenti
art. 416-bis.1 cod. pen. (ex art. 7 D.L. 13/05/1991, n. 152)
Rilevata l'aggravante del metodo mafioso; tuttavia l'aumento derivante da tale aggravante, concorrendo con altra aggravante speciale, deve essere contenuto nei limiti consentiti dall'art. 63, quarto comma
art. 63, quarto comma, cod. pen.
Quando concorrono più circostanze aggravanti ad effetto speciale si applica la pena relativa alla circostanza più grave e il giudice può aumentarla non oltre un terzo; la Corte ha applicato questo principio correggendo l'aumento e impedendo un doppio incremento oltre il limite
La riduzione premiale per il rito abbreviato è aritmeticamente predeterminata e deve essere considerata anche quando il reato giudicato con abbreviato è esito di precedente pronuncia utilizzata ai fini della continuazione; la Corte ha disposto la riduzione di un terzo sull'aumento per continuazione
Principio della continuazione: l'aumento di pena per i reati in continuazione va parametrato tenendo conto dei ritenuti benefici (quali l'abbreviato) applicati ai reati satellite
art. 99 cod. pen. (quarto comma)
Contestazione della recidiva qualificata e considerazione che il riconoscimento della recidiva non attiene di per sé al trattamento sanzionatorio quando l'imputato abbia rinunciato a specifici motivi di appello non pertinenti al trattamento sanzionatorio
art. 620, lett. l) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, in presenza di elementi di fatto emergenti dal giudizio di merito, di procedere alla rideterminazione della pena con operazioni aritmetiche senza rinvio; applicata per rideterminare la pena finale
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata procedura di sintesi dei motivi di ricorso per cassazione (ricondotta dal ricorso alle formule prescritte)
Massime di principio
- Quando concorrono più aggravanti ad effetto speciale va presa come base la circostanza più grave e le ulteriori aggravanti possono aumentare la pena solo entro il limite di un terzo previsto dall'art. 63, comma 4; non è permesso un cumulo che determini un 'doppio aumento' superiore a quel limite
- Se un fatto collegato è stato già giudicato con rito abbreviato, l'aumento di pena per continuazione deve tenere conto della riduzione prevista dall'art. 442 c.p.p.; il giudice deve computare aritmeticamente tale sconto nell'aumento per continuazione
- La mancata trattazione di una questione di fatto o di diritto da parte della Corte di merito può essere giustificata dalla rinuncia dell'imputato ai motivi di gravame non inerenti il trattamento sanzionatorio; in tali casi la Cassazione ritiene la doglianza inammissibile quando sorretta da una precedente rinuncia
- La Corte di Cassazione può, ai sensi dell'art. 620 lett. l), correggere direttamente la determinazione della pena mediante operazioni aritmetiche quando i dati di fatto necessari risultano dal giudizio di merito, evitando il rinvio
- Nella determinazione della pena il giudice deve esplicitare in motivazione di aver considerato sconti o aumenti legislativamente predeterminati (es. diminuente per abbreviato), poiché tali riduzioni sono aritmetiche e non richiedono ulteriore motivazione sul quantuum
- In presenza di più circostanze aggravanti occorre sempre verificare la natura 'bilanciabile' o 'non bilanciabile' delle stesse e applicare i criteri di bilanciamento stabiliti dalla giurisprudenza e dalla legge per evitare errori aritmetici nel calcolo della pena
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24353/2023 del 07/06/2023
- Sentenza penale · 7 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24355/2023 del 07/06/2023
- Sentenza penale · 7 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24356/2023 del 07/06/2023
- Sentenza penale · 7 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24357/2023 del 07/06/2023
- Sentenza penale · 7 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24358/2023 del 07/06/2023
- Sentenza penale · 7 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24359/2023 del 07/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →