Cassazione Penale, Sentenza n. 10250/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso promosso dall'imputata con plurimi motivi: 1) vizio di motivazione per mancata verifica della compatibilità tra il vizio parziale di mente riconosciuto in appello e il dolo richiesto per i reati di circonvenzione di incapace e truffa, nonché mancata valutazione del vizio ai fini della dosimetria (aumento per continuazione); 2) violazione di legge e vizio di motivazione sul nesso di causalità tra la condotta dell'imputata (distrazione dalle cure tradizionali) e la morte del paziente, contestando il passaggio da probabilità statistica ad elevata probabilità logica; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sull'elemento soggettivo dell'omicidio, deducendo che la sentenza non ha considerato la possibile colpa cosciente e non ha confrontato la diagnosi peritale (disturbo paranoideo della personalità, seminfermità) con la rappresentazione/accettazione dell'evento da parte dell'imputata; 4) vizio in ordine all'estinzione per prescrizione del reato contestato al capo n.2; 5) errore nella sequenza di applicazione della diminuente per vizio parziale di mente rispetto agli aumenti per continuazione; motivo nuovo: omissione di confronto della sentenza con gli elementi diagnostici peritali che indicavano uno 'scompenso dissociativo' influente sui comportamenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha dichiarato infondato il motivo relativo al nesso di causalità (secondo motivo), confermando la possibilità per il giudice di fondare il nesso su legge scientifica integrata da valutazione induttiva delle particolarità del caso (trasformazione di elevata probabilità statistica in elevata probabilità logica). Sono invece ritenuti fondati il primo e il terzo motivo e il motivo nuovo: la Corte ha osservato che la sentenza d'appello, pur avendo accolto la perizia che indicava una capacità di intendere e di volere grandemente scemata, non ha effettuato il necessario esame concreto sulla possibile incidenza di tale stato patologico sulla rappresentazione e sull'adesione psichica dell'imputata all'evento (dolo). Perciò la Cassazione ha annullato la pronuncia impugnata nella parte che accerta il dolo per l'omicidio e nelle condanne connesse (inclusa la circonvenzione di incapace e le altre imputazioni legate al primo motivo), disponendo il rinvio per nuovo esame del giudice di merito sulla sussistenza dell'elemento soggettivo e, conseguentemente, sulla posizione sanzionatoria. Altri motivi sono stati assorbiti. In sintesi: confermato il nesso causale; annullata e rinviata la parte della sentenza relativa all'accertamento del dolo e alle condanne connesse che non hanno valutato l'incidenza della seminfermità mentale; ricorrente ottenuto esito favorevole limitatamente a questi profili.
Norme richiamate
norma base dell'omicidio volontario; applicata nel quadro dei reati per cui è stata pronunciata la condanna, oggetto di verifica in relazione all'elemento soggettivo (dolo)
aggravante prevista per l'omicidio; richiamata nel capo di imputazione e nella determinazione del trattamento sanzionatorio
disciplinante la circonvenzione di incapace; il giudice dovrà accertare, anche alla luce della capacità di intendere e volere, la componente soggettiva specifica del reato
norma sulla truffa aggravata; richiamata fra i capi di imputazione e posta al vaglio della compatibilità con il vizio parziale di mente
norma sul vizio parziale di mente (seminfermità); adottata dalla perizia e centrale nella valutazione della compatibilità fra imputabilità ridotta e dolo, imponendo al giudice di valutare in concreto l'incidenza del vizio sul processo cognitivo e volitivo
circostanza aggravante richiamata nei capi di imputazione (es. per maggior gravita dell'illecito)
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiama i limiti della formulazione del ricorso motivo per motivo, fatto salvo il richiamo ai limiti procedurali dell'impugnazione
criterio di sindacabilità della motivazione in Cassazione: rilevata la necessità di valutare la presenza di un concreto difetto motivazionale sull'interferenza fra seminfermità e dolo
Massime di principio
- Il vizio parziale di mente (seminfermità) non è astrattamente incompatibile con il dolo: la compatibilità va verificata in concreto. Il giudice deve accertare se e in quale misura il disturbo abbia inciso sulla rappresentazione e sull'adesione psichica all'evento
- Quando la perizia indica una capacità di intendere e di volere grandemente scemata il giudice d'appello deve esplicitamente confrontare quelle risultanze con gli elementi che hanno portato all'accertamento del dolo; l'omissione di tale confronto comporta vizio di motivazione e possibile annullamento
- Il nesso di causalità in materia medico-legale può essere fondato su una legge scientifica integrata da un passaggio induttivo che valorizzi le peculiarità del caso concreto (trasformando alta probabilità statistica in elevata probabilità logica); ciò è ammissibile purché il ragionamento sia logicamente coerente e fondato su elementi processuali
- Le contestazioni di travisamento degli atti medici o di condizioni di salute del danneggiato richiedono, per scalfire la motivazione, non solo l'enunciazione di alterità fattuali ma anche idonea evidenza tecnico-scientifica sull'incidenza di tali condizioni sull'evento terminale
- In caso di plurime imputazioni con riconoscimento di seminfermità, l'analisi dell'elemento soggettivo deve essere condotta separatamente per ciascun reato, tenendo conto del diverso contenuto del dolo e delle possibili differenti interferenze con il disturbo
- Le questioni processuali come prescrizione o carenze nella determinazione della pena devono essere dedotte con precisione e calcoli temporali puntuali (inclusa considerazione delle cause di sospensione straordinarie); il giudice di legittimità verifica la correttezza del conteggio quando dedotto in modo chiaro
- In presenza di nuove emergenze peritali introdotte in appello, il giudice di merito non può limitarsi a recepirle senza un esplicito e motivato esame della loro incidenza sui profili di responsabilità sostanziale
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