Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22534/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduce più censure: 1) incompetenza funzionale/territoriale del giudice (art. 11 cod. proc. pen.), per la connessione con il procedimento riguardante la coimputata che esercitava funzioni onorarie; 2) vizi motivazionali per presunta errata valutazione delle dichiarazioni dei testi (Ascrizzi, Frisina, Gioffrè) e richiesta di rivalutazione della prova; 3) mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa, nonostante le dichiarazioni testimoniali e l'entità delle lesioni subite dalla coimputata; 4) errori nella dosimetria della pena e nel riconoscimento/esclusione delle circostanze aggravanti/attenuanti (art. 61 n.1 e art. 583 cod. pen.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivazioni principali: la questione di incompetenza per connessione (art. 11, comma 3) è stata qualificata come competenza per territorio la cui eccezione era tardiva se sollevata solo in appello (art. 21, comma 2 cod. proc. pen.); le doglianze che mirano a una rivalutazione del materiale probatorio sono inammissibili in sede di legittimità (vietata la rinnovazione/controinterpretazione del merito), salvo vizi specifici di motivazione che non risultano dimostrati; la contestazione sulle circostanze di pena e sul bilanciamento attenuanti/aggravanti rientra nell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è stata dimostrata come arbitraria. Conseguenze processuali: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, secondo il dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 11 cod. proc. pen.

    La speciale competenza per i procedimenti connessi a quello riguardante magistrati (comma 3) è stata interpretata come competenza per territorio; l'eccezione relativa è soggetta ai termini di rilevabilità previsti dall'art. 21, comma 2, pertanto, sollevata tardivamente è inammissibile.

  • art. 21, comma 2 cod. proc. pen.

    Limite temporale per la rilevabilità dell'incompetenza territoriale: la mancata tempestiva eccezione determina la tardività della contestazione della competenza.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limiti del sindacato di legittimità: non è ammessa in Cassazione una semplice rivalutazione del significato della prova; le censure sulla valutazione probatoria sono inammissibili se non concerne un vizio motivazionale effettivo e specifico.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Conseguenza del rigetto del ricorso: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nel giudizio di legittimità.

  • art. 583 cod. pen.

    Riferimento alla circostanza aggravante prevista per determinati fatti di lesioni: la Corte ha ritenuto che la circostanza aggravante fosse stata indicata nel capo di imputazione e la valutazione sul suo riconoscimento/esclusione rientra nel merito.

  • art. 69 cod. pen.

    Norma sul confronto tra circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte ricorda che il giudizio di comparazione è discrezionale e sindacabile in Cassazione solo se privo di sufficiente motivazione o manifestamente illogico.

  • art. 61, n. 1 cod. pen.

    Riferimento alle circostanze attenuanti generiche: la loro prevalenza rispetto alle aggravanti è questione di bilanciamento di merito non riformabile in sede di legittimità salvo vizio motivazionale grave.

  • art. 393 cod. pen.

    Norma richiamata nel capo di imputazione originario (capo 2) da cui la Corte d'appello aveva assolto la coimputata; la Cassazione riporta il quadro fattuale ma non riforma le statuizioni di merito.

Massime di principio

  • Le eccezioni relative alla competenza per connessione con procedimenti riguardanti magistrati (art. 11, comma 3) vanno sollevate tempestivamente: se proposte tardivamente (ad es. solo in appello) possono essere dichiarate inammissibili per tardività perché qualificate come questioni di competenza per territorio.
  • In Cassazione non è consentita la semplice rivalutazione o contrapposizione delle prove: le censure che chiedono una diversa lettura delle dichiarazioni testimoniali sono inammissibili salvo che si dimostri un vizio motivazionale specifico e non una semplice divergenza di apprezzamento probatorio.
  • La scriminante della legittima difesa, quando si fonda su valutazioni fattuali complesse (contraddittorietà delle fonti, valutazione della colluttazione, entità delle lesioni), è tipicamente questione di merito e difficilmente riformabile in cassazione a meno che la motivazione del giudice non risulti manifestamente carente o illogica.
  • Le valutazioni sul riconoscimento o meno di aggravanti e attenuanti e sul bilanciamento delle stesse (art. 69) sono scelta discrezionale del giudice di merito; in sede di legittimità si può censurare solo l'arbitrio o la totale mancanza di motivazione.
  • Se un ricorso in cassazione viene rigettato il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, secondo le norme previste (art. 616 e correlati).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.