Cassazione Penale, Sentenza n. 22534/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduce più censure: 1) incompetenza funzionale/territoriale del giudice (art. 11 cod. proc. pen.), per la connessione con il procedimento riguardante la coimputata che esercitava funzioni onorarie; 2) vizi motivazionali per presunta errata valutazione delle dichiarazioni dei testi (Ascrizzi, Frisina, Gioffrè) e richiesta di rivalutazione della prova; 3) mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa, nonostante le dichiarazioni testimoniali e l'entità delle lesioni subite dalla coimputata; 4) errori nella dosimetria della pena e nel riconoscimento/esclusione delle circostanze aggravanti/attenuanti (art. 61 n.1 e art. 583 cod. pen.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivazioni principali: la questione di incompetenza per connessione (art. 11, comma 3) è stata qualificata come competenza per territorio la cui eccezione era tardiva se sollevata solo in appello (art. 21, comma 2 cod. proc. pen.); le doglianze che mirano a una rivalutazione del materiale probatorio sono inammissibili in sede di legittimità (vietata la rinnovazione/controinterpretazione del merito), salvo vizi specifici di motivazione che non risultano dimostrati; la contestazione sulle circostanze di pena e sul bilanciamento attenuanti/aggravanti rientra nell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è stata dimostrata come arbitraria. Conseguenze processuali: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, secondo il dispositivo.
Norme richiamate
La speciale competenza per i procedimenti connessi a quello riguardante magistrati (comma 3) è stata interpretata come competenza per territorio; l'eccezione relativa è soggetta ai termini di rilevabilità previsti dall'art. 21, comma 2, pertanto, sollevata tardivamente è inammissibile.
art. 21, comma 2 cod. proc. pen.
Limite temporale per la rilevabilità dell'incompetenza territoriale: la mancata tempestiva eccezione determina la tardività della contestazione della competenza.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limiti del sindacato di legittimità: non è ammessa in Cassazione una semplice rivalutazione del significato della prova; le censure sulla valutazione probatoria sono inammissibili se non concerne un vizio motivazionale effettivo e specifico.
Conseguenza del rigetto del ricorso: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nel giudizio di legittimità.
Riferimento alla circostanza aggravante prevista per determinati fatti di lesioni: la Corte ha ritenuto che la circostanza aggravante fosse stata indicata nel capo di imputazione e la valutazione sul suo riconoscimento/esclusione rientra nel merito.
Norma sul confronto tra circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte ricorda che il giudizio di comparazione è discrezionale e sindacabile in Cassazione solo se privo di sufficiente motivazione o manifestamente illogico.
Riferimento alle circostanze attenuanti generiche: la loro prevalenza rispetto alle aggravanti è questione di bilanciamento di merito non riformabile in sede di legittimità salvo vizio motivazionale grave.
Norma richiamata nel capo di imputazione originario (capo 2) da cui la Corte d'appello aveva assolto la coimputata; la Cassazione riporta il quadro fattuale ma non riforma le statuizioni di merito.
Massime di principio
- Le eccezioni relative alla competenza per connessione con procedimenti riguardanti magistrati (art. 11, comma 3) vanno sollevate tempestivamente: se proposte tardivamente (ad es. solo in appello) possono essere dichiarate inammissibili per tardività perché qualificate come questioni di competenza per territorio.
- In Cassazione non è consentita la semplice rivalutazione o contrapposizione delle prove: le censure che chiedono una diversa lettura delle dichiarazioni testimoniali sono inammissibili salvo che si dimostri un vizio motivazionale specifico e non una semplice divergenza di apprezzamento probatorio.
- La scriminante della legittima difesa, quando si fonda su valutazioni fattuali complesse (contraddittorietà delle fonti, valutazione della colluttazione, entità delle lesioni), è tipicamente questione di merito e difficilmente riformabile in cassazione a meno che la motivazione del giudice non risulti manifestamente carente o illogica.
- Le valutazioni sul riconoscimento o meno di aggravanti e attenuanti e sul bilanciamento delle stesse (art. 69) sono scelta discrezionale del giudice di merito; in sede di legittimità si può censurare solo l'arbitrio o la totale mancanza di motivazione.
- Se un ricorso in cassazione viene rigettato il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, secondo le norme previste (art. 616 e correlati).
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