Sentenza del 17/06/2015 n. 12533 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la cartella esattoriale notificata al contribuente. La CTR del Lazio aveva confermato l’annullamento integrale della cartella, ritenendo definitiva e corretta la posizione fiscale di C.E. e riconoscendogli i requisiti per le agevolazioni previste dal D.L. n. 343 del 2000; aveva inoltre considerato documentato, mediante certificazione dell’Agenzia delle Dogane, il credito per gli anni 2000 e 2001 utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. L’Agenzia ha proposto due motivi: violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che il contribuente avesse chiesto soltanto lo sgravio parziale e che la CTP avesse invece annullato tutta la cartella; e omessa motivazione della CTR per non avere esaminato adeguatamente tale censura di ultrapetizione.
La decisione
La Cassazione ha respinto il primo motivo perché l’Agenzia non aveva riportato né precisato il contenuto del ricorso introduttivo e le relative conclusioni, necessari per verificare che la domanda del contribuente fosse limitata allo sgravio parziale: il motivo era quindi carente di autosufficienza. Ha accolto il secondo motivo: la CTR non aveva spiegato perché respingeva la specifica censura di ultrapetizione, questione pregiudiziale relativa alla nullità della sentenza di primo grado. La sentenza della CTR del Lazio è stata cassata con rinvio a un’altra sezione della stessa CTR per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione. Non è stata quindi decisa definitivamente la spettanza delle agevolazioni o del credito fiscale.
Norme richiamate
Tale rilievo pregiudiziale, di essenziale rilievo ai fini della decisione della causa, in quanto aveva ad oggetto la stessa nullità della sentenza di primo grado, non è stato invece esaminato, se non in modo indiretto e del tutto generico dalla CTR, cui spetta l'interpretazione della domanda.
Il giudice deve pronunciarsi entro i limiti della domanda; la censura secondo cui la decisione avrebbe ecceduto tali limiti deve essere esaminata e motivata, poiché può riguardare la nullità della sentenza.
Se infatti è vero che la Corte di Cassazione, allorquando sia denunciato un error in procedendo, quale indubbiamente il vizio di ultra o extrapetizione, è anche giudice del fatto ed ha il potere- dovere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgere di tale potere - dovere è necessario, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (Cass. 1170/2004).
La denuncia di un error in procedendo consente alla Cassazione di esaminare direttamente gli atti, ma solo se il ricorrente descrive con precisione il fatto processuale e fornisce nel ricorso i riferimenti necessari; il vizio di ultrapetizione non è rilevabile d’ufficio.
La CTR non ha invero dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di respingere la censura di extra-petizione, implicitamente dunque ritenendo che, come già ritenuto dal primo giudice, detta domanda era stata avanzata dal ricorrente ed era compresa nella materia del decidere (Cass. 2630/2014).
È censurabile per omessa motivazione la decisione che non espone le ragioni per cui respinge una contestazione specifica e decisiva, in particolare quando riguarda l’eventuale superamento dei limiti della domanda.
Art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997
La CTR aveva richiamato questa disposizione quale base per l’utilizzo in compensazione del credito fiscale certificato per gli anni 2000 e 2001. La Cassazione non ha però deciso nel merito la spettanza o l’utilizzabilità del credito.
D.L. n. 343 del 2000
La CTR aveva ritenuto che il contribuente possedesse i requisiti per le agevolazioni previste dal decreto. La Cassazione non ha confermato né riesaminato nel merito tale valutazione, avendo disposto il rinvio per l’esame della censura processuale.
Massime di principio
- Chi deduce in Cassazione che la sentenza abbia oltrepassato la domanda deve riportare o indicare in modo puntuale il contenuto della domanda e le conclusioni formulate: affermazioni generiche non soddisfano il principio di autosufficienza.
- La Cassazione può esaminare direttamente gli atti quando è denunciato un error in procedendo, ma il ricorrente deve rendere identificabile nel ricorso il fatto processuale contestato; il vizio di ultrapetizione non è rilevabile d’ufficio.
- Il giudice d’appello deve rispondere con motivazione riconoscibile alle censure specifiche e decisive, soprattutto quando riguardano la nullità della decisione di primo grado. La mancata risposta può comportare la cassazione con rinvio.
- La cassazione per un vizio processuale con rinvio non equivale a una decisione definitiva sul merito della pretesa tributaria: le valutazioni su agevolazioni e crediti restano da esaminare nei limiti indicati dal giudice del rinvio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 17 giu 2015Sentenza del 17/06/2015 n. 12512 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 17 giu 2015Sentenza del 17/06/2015 n. 12514 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 17 giu 2015Sentenza del 17/06/2015 n. 12515 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 17 giu 2015Sentenza del 17/06/2015 n. 12516 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 17 giu 2015Sentenza del 17/06/2015 n. 12517 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 17 giu 2015Sentenza del 17/06/2015 n. 12519 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →