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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09900/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

NON DETERMINABILE

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Firenze, in rito abbreviato, aveva confermato la condanna di due imputati per rapina impropria e lesioni, in relazione a un episodio nel quale la persona offesa sarebbe stata scaraventata a terra, riportando una lesione al ginocchio giudicata guaribile in cinque giorni, e contestualmente privata di un monile d'argento del valore di circa 350 euro. Uno solo degli imputati ha proposto ricorso per cassazione. Il ricorrente ha dedotto, anzitutto, la nullità della sentenza di primo grado e del decreto di citazione in appello per omessa traduzione in inglese, lingua a lui nota, assumendo la violazione del diritto a una partecipazione consapevole al processo ex art. 143 c.p.p. Ha poi censurato la conferma della responsabilità per rapina impropria e lesioni, lamentando che la Corte territoriale non avesse risposto alle deduzioni difensive sulla attendibilità della persona offesa, sulle asserite contraddizioni con un testimone oculare e sulla pretesa preesistenza del trauma al ginocchio. Ha inoltre contestato la qualificazione giuridica, sostenendo che la collana non fosse stata sottratta con violenza idonea e che la caduta avesse prodotto solo dolore, semmai compatibile con percosse e non con lesioni. Infine ha censurato il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e di una ulteriore attenuante introdotta dalla sentenza costituzionale n. 86 del 2024, valorizzando il modesto valore del bene sottratto.

La decisione

La Corte di cassazione non ha deciso nel merito del ricorso, ma ha rilevato che le questioni sollevate con il primo motivo sull’omessa traduzione del decreto di citazione in appello e della sentenza impugnata investono contrasti interpretativi non risolti in modo univoco. Ha quindi rimesso alle Sezioni Unite le questioni di diritto relative, da un lato, alla necessità della traduzione del decreto di citazione per il giudizio di appello nei confronti dell’imputato che non conosca l’italiano e, dall’altro, agli effetti della mancata traduzione della sentenza di cognizione. La decisione è dunque interlocutoria e di rimessione, senza definizione del ricorso nel merito.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5, c.p.p.

    richiamato per la celebrazione del procedimento in contraddittorio scritto, senza trattazione orale

  • art. 611, comma 1-bis c.p.p.

    richiamato per il procedimento in camera di consiglio con contraddittorio scritto

  • art. 143 c.p.p.

    norma centrale sull’obbligo di traduzione degli atti per l’imputato che non conosce la lingua italiana; oggetto del contrasto sulla traduzione del decreto di citazione in appello e della sentenza

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    richiamato come base dell’inquadramento della mancata traduzione come nullità generale a regime intermedio

  • art. 180 c.p.p.

    richiamato quanto al regime di deducibilità e decadenza delle nullità generali a regime intermedio

  • art. 182 c.p.p.

    richiamato quanto al regime di deducibilità e sanatoria delle nullità

  • art. 581 c.p.p.

    richiamato in tema di contenuto dei motivi di impugnazione e di specificità delle deduzioni

  • art. 585, comma 4, c.p.p.

    richiamato per i motivi nuovi nel giudizio di impugnazione

  • art. 601, comma 3, c.p.p.

    richiamato perché, dopo la riforma Cartabia, il decreto di citazione in appello deve contenere anche avvisi relativi alla giustizia riparativa

  • art. 429, comma d-bis, c.p.p.

    richiamato per il contenuto informativo aggiuntivo del decreto di citazione in appello attraverso il rinvio operato dall’art. 601, comma 3

  • art. 628 c.p.

    norma richiamata nel motivo di ricorso sulla qualificazione giuridica della condotta come rapina impropria

  • art. 582 c.p.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla contestazione sulle lesioni

  • art. 585 c.p.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla qualificazione delle lesioni aggravate o connesse alla rapina

  • art. 114 c.p.

    richiamato dal coimputato ricorrente per la richiesta di attenuante per minima partecipazione

  • art. 62 n. 4 c.p.

    richiamato da entrambi i ricorrenti per l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato per la richiesta di attenuanti generiche

  • art. 24, secondo comma, Cost.

    richiamato come fondamento costituzionale del diritto di difesa e della traduzione degli atti

  • art. 6, par. 3, lett. a), CEDU

    richiamato come fondamento convenzionale del diritto dell’accusato a essere informato in una lingua comprensibile dell’accusa

Massime di principio

  • L’obbligo di traduzione degli atti destinati all’imputato che non conosce la lingua italiana è funzionale non solo alla conoscenza dell’accusa, ma più in generale alla partecipazione consapevole al processo e all’esercizio effettivo del diritto di difesa.
  • Sussiste un contrasto interpretativo sulla necessità di tradurre il decreto di citazione per il giudizio di appello: secondo un indirizzo la mancata traduzione integra una nullità generale a regime intermedio, perché l’atto ha funzione informativa e propulsiva essenziale; secondo altro indirizzo la traduzione non è obbligatoria perché l’atto non contiene l’accusa ma solo i dati di fissazione dell’udienza.
  • In tema di mancata traduzione della sentenza di cognizione nei confronti dell’imputato alloglotto, si contrappongono due ricostruzioni: una la qualifica come nullità generale a regime intermedio, l’altra come vizio che comporta soltanto lo slittamento del termine per impugnare fino alla comunicazione del testo tradotto.
  • La diversa qualificazione del vizio da omessa traduzione incide sul regime di deducibilità: se è nullità, deve essere eccepita nei termini propri del giudizio di cognizione; se è solo slittamento del termine di impugnazione, la questione può riverberarsi anche sulla fase esecutiva e sulla formazione del titolo esecutivo.
  • L’ordinanza rimette alle Sezioni Unite le questioni interpretative perché la soluzione del problema della traduzione dell’atto di appello e della sentenza è preliminare e potenzialmente decisiva rispetto alle censure difensive mosse con il primo motivo di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieIntercettazioniImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processualeInutilizzabilità della prova

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