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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12789/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano ottenuto un primo indennizzo ex L. n. 89/2001 per la durata irragionevole di un giudizio amministrativo ancora pendente, limitatamente al periodo sino alla data del primo ricorso per equa riparazione. Dopo la definizione del giudizio presupposto con esito sfavorevole, proposero un nuovo ricorso per ottenere un ulteriore indennizzo per circa otto mesi di ulteriore protrazione del processo. La Corte d'appello respinse la domanda ritenendo, da un lato, che il nuovo ricorso integrasse un illegittimo frazionamento della pretesa e che non fosse allegato un patema d'animo ulteriore rispetto a quello già indennizzato; dall'altro, che al momento della seconda domanda i ricorrenti fossero già consapevoli dell'infondatezza della pretesa azionata nel giudizio presupposto, in quanto il diniego era stato confermato dal giudice amministrativo secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato. In cassazione i ricorrenti denunciarono violazione dell'art. 6 CEDU e degli artt. 2, 2-bis e 4 L. n. 89/2001, sostenendo che la domanda di equa riparazione proposta quando il giudizio presupposto è ancora pendente consente un successivo autonomo indennizzo per la parte residua di durata irragionevole e che il danno non patrimoniale da irragionevole durata si presume, senza necessità di specifica prova di un ulteriore patema d'animo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la Corte d'appello aveva fondato il rigetto della domanda anche su una autonoma ratio decidendi, non adeguatamente censurata: alla data della seconda richiesta di indennizzo i ricorrenti erano già consapevoli dell'infondatezza della pretesa coltivata nel giudizio presupposto, circostanza che, ai sensi dell'art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), L. n. 89/2001, esclude il riconoscimento dell'indennizzo. Poiché questa ragione non era stata colpita da specifica critica, le ulteriori doglianze su frazionamento del credito e mancata allegazione di un diverso patema d'animo sono state reputate superflue. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, L. 24 marzo 2001, n. 89

    Fondamento del diritto all'equa riparazione per l'irragionevole durata del processo presupposto.

  • art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), L. 24 marzo 2001, n. 89

    Esclude l'indennizzo quando la parte ha agito o resistito in giudizio consapevole dell'infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese.

  • art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. 24 marzo 2001, n. 89

    Richiamato dal giudice di merito per valorizzare l'irrisorietà della pretesa in rapporto all'entità del periodo ulteriore lamentato.

  • art. 4, L. 24 marzo 2001, n. 89

    Consente la proposizione della domanda di equa riparazione anche in pendenza del processo presupposto, ferma la possibilità di una successiva domanda per l'ulteriore ritardo non ancora considerato.

  • art. 5-ter, L. 24 marzo 2001, n. 89

    Norma processuale richiamata per l'opposizione al decreto di liquidazione in materia di equa riparazione.

  • art. 6 § 1 CEDU

    Garanzia del diritto a un processo in termine ragionevole, riferita all'intera durata del giudizio presupposto.

  • art. 88 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte d'appello quale parametro di lealtà processuale, in relazione al denunciato frazionamento della pretesa indennitaria.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla Corte d'appello in collegamento al principio del giusto processo e alla necessità di sollecita definizione delle controversie.

  • art. 96 c.p.c.

    Citato come termine di raffronto: l'esclusione dell'indennizzo può operare anche fuori dei casi di responsabilità aggravata.

Massime di principio

  • In tema di equa riparazione, il diritto all'indennizzo può essere escluso se, al momento della domanda, la parte era già consapevole dell'infondatezza della pretesa fatta valere nel giudizio presupposto, anche in assenza di una formale condanna ex art. 96 c.p.c.
  • La domanda di equa riparazione proposta quando il processo presupposto è ancora pendente consente, in astratto, una successiva richiesta per l'ulteriore durata irragionevole non ancora coperta dal primo indennizzo; tuttavia tale possibilità resta soggetta ai limiti sostanziali previsti dalla legge, tra cui la consapevolezza dell'infondatezza.
  • In sede di legittimità, la decisione di merito è insindacabile se sorretta da una ratio decidendi autonoma non specificamente censurata: la mancata critica di una base decisoria sufficiente a sorreggere il rigetto rende inammissibili le ulteriori doglianze.
  • Il danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo è normalmente presunto, ma la presunzione non opera quando ricorrono le cause legali di esclusione dell'indennizzo previste dalla legge Pinto.
  • L'esclusione dell'indennizzo per consapevole infondatezza della domanda può essere desunta anche dal consolidarsi di un orientamento giurisprudenziale sfavorevole e dalla situazione processuale concretamente nota alla parte al momento della richiesta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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