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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14149/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che l'aveva condannata per detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. In ricorso ha dedotto, in modo generico, che il giudice non avrebbe valutato i presupposti per un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p., pur trattandosi di un giudizio attinente alla sola dosimetria della pena; ha inoltre contestato, senza specifiche argomentazioni, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'eccessività della pena irrogata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso per evidente aspecificità intrinseca, ritenendo che le censure non si confrontassero in modo puntuale con la decisione impugnata e che la doglianza sull'art. 129 c.p.p. fosse generica, anche perché proposta in un contesto processuale relativo alla sola pena. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    individua il reato per il quale la ricorrente era stata condannata in appello, relativo alla fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti.

  • art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    richiama l'onere di specificità dei motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto i motivi inammissibili per aspecificità intrinseca.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    la Corte rileva che la deduzione del mancato proscioglimento nel merito è stata formulata in modo generico e non idoneo a superare la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    è stata applicata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e puntuali: censure formulate in modo generico o meramente assertivo sono inammissibili per aspecificità intrinseca.
  • La doglianza sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. deve confrontarsi con il reale oggetto del giudizio e con la motivazione della sentenza impugnata; una mera invocazione astratta della norma non è sufficiente.
  • Quando il ricorso si limita a contestare in termini apodittici la qualificazione giuridica del fatto o la quantificazione della pena, senza indicare gli errori decisivi della decisione, la Corte di cassazione può dichiararlo inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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