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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18850/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce da una sequenza di finanziamenti finalizzati alla riattivazione di uno stabilimento industriale: un ente di sviluppo economico aveva concesso un mutuo a una società, garantito da un ente regionale e da due persone fisiche; successivamente un secondo mutuo bancario era stato assunto dalla società per risanare precedenti esposizioni. In seguito, l'ente regionale aveva deliberato di accollarsi il debito verso la banca, stipulando un atto di accollo che la corte territoriale ha interpretato come liberatorio, con adesione della banca creditrice. La Regione, succeduta all'ente, aveva quindi chiesto la condanna dei garanti originari al rimborso, per surrogazione, delle somme versate sia alla banca sia all'ente mutuante. Il tribunale aveva rigettato la domanda relativa ai garanti; la corte d'appello, pur ritenendo provata l'esistenza delle fideiussioni, aveva confermato il rigetto, affermando che l'accollo liberatorio aveva estinto le garanzie e impedito la surrogazione verso i terzi garanti. In cassazione la Regione ha dedotto: 1) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e dell'accollo, per avere la corte d'appello valorizzato solo alcune espressioni letterali dell'atto senza esaminarlo nel suo complesso; 2) nullità della sentenza per asserita contraddizione, perché la decisione avrebbe negato la domanda in ragione della natura liberatoria dell'accollo ma al tempo stesso avrebbe riconosciuto un diritto di rivalsa verso la debitrice originaria. I controricorrenti hanno eccepito anche la carenza di ius postulandi della Regione, per mancanza della delibera della Giunta regionale autorizzativa alla lite.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei due motivi di ricorso perché ha accolto l'eccezione preliminare dei controricorrenti: ha rilevato che, per la Regione Puglia, la proposizione della lite richiede una previa autorizzazione della Giunta regionale ai sensi dello statuto, autorizzazione che non risultava allegata né prodotta. La mancanza della deliberazione autorizzativa è stata qualificata come vizio incidente sulla legittimazione processuale e rilevabile in ogni stato e grado; non essendo stato sanato il difetto neppure con produzione documentale successiva, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di ius postulandi. Non vi è stata quindi cassazione sul merito della questione relativa alla natura dell'accollo e agli effetti sulle garanzie fideiussorie.

Norme richiamate

  • art. 1273 c.c.

    richiamato in tema di accollo del debito con adesione del creditore e distinzione tra effetti liberatori e non liberatori

  • art. 1275 c.c.

    richiamato dalla corte d'appello per affermare l'estinzione delle garanzie annesse al credito in caso di accollo liberatorio

  • art. 1203 c.c.

    richiamato dalla corte territoriale come base della surrogazione legale dell'accollante che abbia pagato il debito, poi esclusa nei confronti dei terzi garanti in ragione dell'accollo liberatorio

  • art. 1204 c.c.

    richiamato in combinato disposto con l'art. 1203 c.c. per la surrogazione dell'accollante

  • art. 1362 c.c.

    invocato dalla ricorrente per denunciare una errata interpretazione del contratto di accollo

  • art. 1363 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere che la dichiarazione negoziale andasse letta nel suo complesso

  • art. 1371 c.c.

    invocato dalla ricorrente come criterio interpretativo sussidiario

  • art. 116 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle prove documentali

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge posta a fondamento del primo motivo

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma sul vizio di nullità della sentenza posta a fondamento del secondo motivo

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato per denunciare la presunta motivazione inconciliabile o apparente della sentenza impugnata

  • art. 380 bis-1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso e per la possibilità di eccepire e produrre documenti fino all'adunanza

  • art. 372, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la produzione documentale destinata a sanare il difetto di legittimazione processuale

  • art. 44 Statuto Regione Puglia

    interpretato nel senso che la Regione può promuovere o resistere alle liti solo previa autorizzazione della Giunta regionale

Massime di principio

  • Per gli enti pubblici regionali, la mancanza della deliberazione dell'organo competente che autorizza la partecipazione alla lite incide sulla legittimazione processuale e può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
  • La produzione della delibera autorizzativa, necessaria per sanare il difetto di ius postulandi, deve intervenire nei limiti processuali consentiti; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
  • Nell'interpretazione di un atto di accollo, il giudice deve leggere le singole espressioni nel contesto dell'intera dichiarazione negoziale, senza arrestarsi al solo dato letterale isolato.
  • Se l'accollo è di natura liberatoria e il creditore vi aderisce, si producono gli effetti tipici di liberazione del debitore originario e di estinzione delle garanzie accessorie prestate da terzi, con conseguente preclusione della surrogazione verso tali garanti, salvo diverso assetto negoziale o normativo non emerso nel caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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