Cassazione Civile, Ordinanza n. 33905/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto che il decreto di liquidazione non le sarebbe mai stato notificato o comunicato e che mancava prova dell’effettiva trasmissione del fascicolo completo del provvedimento all’ufficio affari civili; con il secondo ha richiamato un’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili, secondo cui non vi sarebbe mai stata alcuna comunicazione telematica o cartacea del provvedimento da parte della cancelleria civile. La censura sostanziale era, dunque, volta a contestare la decorrenza del termine per proporre opposizione e la conseguente tardività rilevata dal giudice di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto anzitutto che il ricorso difettasse dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, vizio di per sé sufficiente a determinarne l’inammissibilità. In ogni caso, ha giudicato inammissibili anche nel merito le doglianze, osservando che il provvedimento di liquidazione poteva ritenersi comunicato anche in forma equipollente, purché idonea a garantire l’effettiva conoscenza del destinatario; nel caso concreto, il Tribunale aveva valorizzato l’annotazione "al visto PM" nel fascicolo, reputandola sufficiente a collocare il provvedimento nella sfera di conoscibilità della Procura. La Corte ha inoltre condiviso la conclusione sulla tardività dell’opposizione, proposta oltre il termine di trenta giorni e comunque oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. Non è stata pronunciata condanna alle spese, sia per la qualità di organo propulsore dell’attività giurisdizionale della Procura, sia per la mancata difesa dell’intimato. È stato infine dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
ex art. 380-bis cod. proc. civ.
norma che consente la definizione camerale del ricorso mediante proposta del relatore, condivisa dal collegio.
combinato-disposto degli artt. 136 e 702 bis c.p.c.
richiamato come parametro per la comunicazione del provvedimento, che può essere realizzata anche in forma equipollente purché vi sia effettiva conoscenza.
combinato-disposto degli artt. 136 e 702 bis c.p.c.
richiamato come base del regime di comunicazione del provvedimento nel procedimento sommario.
termine "lungo" di cui all’art. 327 c.p.c.
applicabile a tutti i provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio; nel caso concreto la tardività è stata affermata anche per il superamento di tale termine.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando difetta dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, poiché tale requisito è indispensabile per consentire il controllo di legittimità.
- La comunicazione di un provvedimento può essere assolta anche in modo equipollente rispetto alle forme tipiche, purché la modalità adottata renda effettiva la conoscenza del destinatario.
- Ai fini della decorrenza del termine per impugnare, rileva non solo la notifica formale, ma anche la collocazione del provvedimento nella sfera di conoscibilità del destinatario secondo risultanze oggettive del fascicolo.
- Per i provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio opera, in difetto di notificazione o comunicazione, il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.
- L’opposizione proposta oltre il termine breve e, comunque, oltre il termine lungo è tardiva e va dichiarata inammissibile.
- La Procura della Repubblica, quale organo propulsore dell’attività giurisdizionale, non è condannata alle spese processuali per la soccombenza nel giudizio di legittimità.
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