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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26845/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

La controversia origina da una revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta contro un atto di disposizione patrimoniale con cui un immobile sarebbe stato trasferito a una società costituita dalla ricorrente, da lei controllata in larga parte. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’appello aveva rigettato l’appello della società donataria e confermato la revocatoria, condannando in solido la società e la ricorrente alle spese. In cassazione la ricorrente ha proposto nove motivi: deduceva violazione di norme processuali e sostanziali in tema di individuazione della norma applicata, insussistenza dell’eventus damni, della scientia fraudis e del consilium fraudis, erronea valorizzazione della partecipatio fraudis del legale rappresentante della società, prescrizione dell’azione revocatoria, omesso esame di un fatto decisivo relativo all’anteriorità dell’atto rispetto al credito e alla sua onerosità, mancata sottrazione dell’unico bene del debitore e errata applicazione degli indici presuntivi ex art. 2729 c.c. I controricorrenti hanno eccepito anche il difetto di legittimazione della ricorrente a impugnare, assumendo che ella aveva partecipato al giudizio di appello solo in adesione alla società e senza autonoma impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato in via pregiudiziale la mancanza, nel ricorso, della sommaria esposizione dei fatti di causa richiesta dall’art. 366, n. 3, c.p.c., non desumibile neppure dai motivi. Ha poi osservato che anche i motivi erano non intellegibili perché non riportavano in modo adeguato gli atti e i documenti su cui si fondavano, né ne indicavano con precisione la collocazione nei fascicoli e la presenza nel giudizio di legittimità, sicché non era possibile verificare la censura delle rationes decidendi. Le doglianze sono state inoltre qualificate come richiesta di rivalutazione del merito, inammissibile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3

    sommaria esposizione dei fatti di causa

    Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una esposizione chiara e sintetica dei fatti e dello svolgimento del processo, sufficiente a consentire alla Corte la comprensione della controversia senza ricorso ad atti esterni.

  • art. 2901 c.c.

    Norma richiamata come parametro della revocatoria ordinaria e dei relativi presupposti sostanziali, oggetto delle censure del ricorrente.

  • art. 2903 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per dedurre la prescrizione dell’azione revocatoria.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla partecipatio fraudis e alla valutazione delle prove.

  • art. 97 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla partecipatio fraudis e alla corretta conduzione del processo.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per contestare l’uso delle presunzioni semplici nella ricostruzione dei presupposti della revocatoria.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato come norma sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché formulate in modo non intelligibile e volte a una rivalutazione del merito.

  • art. 96 c.p.c., comma 3

    Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma ulteriore, ravvisandosi i presupposti di legge.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1 quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene una sommaria esposizione dei fatti di causa idonea a rendere immediatamente comprensibile l’origine, l’oggetto e lo sviluppo del processo.
  • Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti non è meramente formale: serve a consentire alla Corte di comprendere la controversia e le rationes decidendi senza attingere ad atti esterni.
  • I motivi di ricorso devono essere intelligibili e autosufficienti: chi impugna deve indicare con precisione gli atti e i documenti su cui fonda le censure, nonché la loro collocazione nei fascicoli e la loro acquisizione nel giudizio di legittimità.
  • La mancata specifica censura delle rationes decidendi della sentenza impugnata rende il ricorso inammissibile.
  • In sede di legittimità non è consentita una mera contrapposizione della propria ricostruzione del merito a quella accolta dal giudice di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente soccombente può essere condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, alla sanzione pecuniaria ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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