Cassazione Civile, Ordinanza n. 19313/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (medici)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di numerosi medici, iscritti a scuole di specializzazione post lauream, che sostenevano di non avere percepito alcuna remunerazione durante il periodo di specializzazione e chiedevano il risarcimento del danno per la tardiva e parziale attuazione in Italia delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 75/363/CEE, come modificate dalla direttiva 82/76/CEE. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello la decisione era stata parzialmente riformata, escludendo o riducendo il diritto al risarcimento per alcuni specializzandi. In Cassazione il ricorso principale di un medico specializzato in cardiochirurgia censurava: la ritenuta novità della questione sulla non inclusione della specializzazione nelle direttive; la qualificazione della questione come di diritto e non di fatto; l'esclusione della specializzazione di cardiochirurgia dalla disciplina comunitaria; e la mancata liquidazione di rivalutazione, interessi e maggior danno. Il ricorso incidentale di altri medici denunciava ultrapetizione per avere la Corte d'appello ridotto o negato il risarcimento in assenza di specifici motivi di gravame nei loro confronti; altri ricorsi incidentali riguardavano la tempestività e l'ammissibilità delle impugnazioni. La Presidenza del Consiglio contestava, con ricorso proprio, la spettanza del risarcimento anche ai medici immatricolati prima del 1983.
La decisione
La Corte ha accolto solo in parte il ricorso principale del medico specializzato in cardiochirurgia, riconoscendo che la sua specializzazione coincide con quella prevista dalla disciplina comunitaria e, decidendo nel merito, ha rigettato sia l'appello delle amministrazioni sia il suo appello incidentale. Ha inoltre accolto, nei limiti indicati, il ricorso di alcuni altri medici: per alcuni ha cassato senza rinvio la sentenza d'appello per ultrapetizione, per altri ha rigettato nel merito l'appello delle amministrazioni e il loro appello incidentale. Ha rigettato il ricorso della Presidenza del Consiglio; ha rigettato il ricorso incidentale di alcuni medici; ha dichiarato inammissibile il ricorso di altri due medici per consumazione del potere di impugnazione e tardività. Le spese di merito e di legittimità sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Il divieto di nuove domande o eccezioni in appello non impedisce il rilievo in diritto di questioni che consistano nella sussunzione della specializzazione medica nella disciplina comunitaria; non opera invece per questioni di fatto nuove non devolute.
È il vizio dedotto per violazione di legge, utilizzato per censurare l'erronea applicazione delle norme processuali e sostanziali richiamate.
È il mezzo usato per denunciare ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Non si applica, secondo la Corte, quando il giudice abbia liquidato equitativamente un debito di valore; il maggior danno da ritardo va specificamente allegato e provato.
Il ricorso incidentale era tempestivo perché proposto entro il termine decorrente dalla notifica del ricorso principale, con proroga al primo giorno non festivo.
L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile solo se l'interesse a proporla è innescato dall'impugnazione principale e non preesisteva ad essa.
È richiamato per individuare il termine lungo di impugnazione della sentenza d'appello.
Direttiva 75/362/CEE
La specializzazione in cardiochirurgia è stata ritenuta corrispondente a quella prevista dall'art. 7, § 2, della direttiva; l'igiene e medicina preventiva è stata ritenuta equipollente alla community medicine.
Direttiva 75/363/CEE
Serve a individuare durata minima e contenuto delle specializzazioni; il suo testo, letto secondo il significato dei segni grafici, conduce a ricomprendere la cardiochirurgia.
Direttiva 82/76/CEE
Il diritto alla remunerazione adeguata si estende anche alle specializzazioni iniziate prima della sua entrata in vigore, ma solo per il periodo successivo al 1 gennaio 1983.
d.m. 10.3.1983
Non è rilevante ai fini della corrispondenza con le direttive comunitarie, perché disciplina l'equivalenza delle specializzazioni per l'accesso ai concorsi USL e non la materia oggetto di causa.
Massime di principio
- La corrispondenza tra una specializzazione medica e quelle previste da una direttiva comunitaria è questione di diritto, rilevabile d'ufficio anche in appello; diverso è il caso in cui occorra accertare in fatto il contenuto concreto del corso, ove opera l'onere di allegazione e prova della coincidenza sostanziale.
- Il principio di non contestazione non vincola il giudice su questioni di puro diritto, ma può rilevare solo quando sia in discussione la coincidenza sostanziale tra titoli formalmente diversi e occorrano accertamenti fattuali su durata e insegnamenti.
- In materia di specializzazioni mediche, l'interpretazione letterale e sistematica della normativa europea può consentire di ricomprendere denominazioni diverse ma sostanzialmente coincidenti, specie quando i segni grafici nel testo normativo esprimano sintesi o alternatività.
- Il d.m. che stabilisce l'equivalenza delle specializzazioni per concorsi pubblici non è automaticamente utilizzabile per negare o affermare l'equipollenza richiesta dalle direttive comunitarie in tema di remunerazione degli specializzandi.
- Il giudice d'appello incorre in ultrapetizione se estende la riforma a posizioni non specificamente investite dall'appello; la rilevabilità d'ufficio di una questione non supplisce all'assenza di impugnazione su quel capo della sentenza.
- Quando il danno è liquidato equitativamente come obbligazione di valore, non si applica automaticamente l'art. 1224 c.c. per interessi e maggior danno da ritardo, salvo specifica allegazione del lucro cessante finanziario.
- L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile solo se nasce dall'iniziativa dell'impugnazione principale e non da un interesse già esistente e autonomo dell'impugnante.
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