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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15082/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società, proprietaria di impianti eolici costituiti da torre, navicella e rotore, aveva presentato tramite procedura DOCFA una proposta di nuova rendita catastale escludendo il valore delle torri, ritenute componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo di energia elettrica e quindi escluse dalla stima diretta ai sensi dell'art. 1, comma 21, della L. 208/2015. L'Agenzia aveva invece rettificato la rendita includendo anche il valore delle torri. La CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente e la CTR aveva confermato, ritenendo che la torre fosse una parte strumentale del macchinario con funzione di mero sostegno, ma non strettamente funzionale alla produzione di energia. In cassazione la contribuente ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015 e, nel secondo motivo, anche degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la torre costituisce parte inscindibile e funzionalmente necessaria dell'aerogeneratore, come attestato da pareri tecnici depositati in giudizio, e che senza di essa l'impianto non può svolgere la propria funzione produttiva.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha affermato che la disciplina introdotta dall'art. 1, comma 21, L. 208/2015 opera secondo una tecnica per esclusione: nella stima diretta dei cespiti di categoria D ed E rilevano il suolo, le costruzioni e gli elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità del bene, mentre sono esclusi i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. La Corte ha ritenuto decisivo verificare se la torre dell'aerogeneratore sia un elemento dotato di autonomia funzionale oppure un unicum con gli impianti interni e quindi componente impiantistica funzionale alla produzione di energia. Poiché i giudici di merito non hanno svolto tale accertamento e non hanno valutato i pareri tecnici prodotti dalla società, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 21, L. 208/2015

    "A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e la utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"

    La norma va letta come disciplina di esclusione: restano compresi nella rendita suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi, mentre devono essere sottratti i componenti impiantistici funzionali al processo produttivo, a prescindere dalla loro stabile infissione al suolo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro di deduzione delle violazioni di legge prospettate dalla ricorrente.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per lamentare l'omesso esame dei pareri tecnici prodotti in atti.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per censurare la valutazione delle risultanze probatorie e dei pareri tecnici depositati.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per il procedimento camerale non partecipato dinanzi alla Corte di cassazione.

Massime di principio

  • Nella determinazione della rendita catastale degli immobili speciali e particolari, la distinzione decisiva non è tra elementi stabilmente infissi e elementi amovibili, ma tra ciò che costituisce parte del bene immobile e ciò che è componente impiantistica funzionale allo specifico processo produttivo.
  • Ai fini dell'esclusione dalla stima diretta prevista dall'art. 1, comma 21, L. 208/2015, occorre accertare in concreto il rapporto di strumentalità del singolo componente rispetto al processo produttivo, verificando se esso possieda o meno autonomia funzionale.
  • Il giudice di merito deve compiere un accertamento fattuale specifico sulla natura del componente contestato e non può limitarsi a qualificazioni generiche; deve anche considerare le risultanze tecniche documentali prodotte dalle parti, se decisive.
  • Se il giudice d'appello omette di verificare la funzionalità produttiva del componente e di valutare la prova tecnica offerta dalla parte, la decisione è censurabile per mancato accertamento di un fatto decisivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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