Cassazione Penale, Sentenza n. 2215/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per plurimi reati. Quattro censure principali: 1) violazione di domicilio - omissione di pronuncia su una doglianza che sosteneva il consenso del titolare all'introduzione dei due imputati in casa; 2) contestazione dell'aggravante prevista dall'ultimo comma dell'art. 614 c.p., in quanto la violenza sulla porta sarebbe stata finalizzata solo al rilascio della casa e non all'introduzione illecita; 3) fatto imputabile solo alla Ferrante (tentato furto del portafogli) e non al Casto, per cui si contesta il concorso di quest'ultimo; 4) contestazione del furto del notebook per mancanza di prova dell'asportazione, sostenendo che il notebook fosse già presente in casa per rapporti precedenti tra figli delle parti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, rigettando i motivi proposti. Ha ritenuto che le doglianze fossero in gran parte versate in fatto e finalizzate a una rivalutazione delle prove non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto altresì infondato il motivo relativo all'aggravante dell'art. 614, ritenendo il nesso teleologico fra la violenza sulla porta e l'introduzione/permanenza finalizzata a illeciti. Ha ricondotto al concorso di entrambi gli imputati anche la condotta di tentato furto (nonostante il tentativo materiale sia stato posto in essere in particolare dalla Ferrante) per l'azione congiunta e concorde. Ha confermato l'affidabilità delle dichiarazioni della persona offesa riguardo al furto del notebook. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
L'art. 614 (violazione di domicilio) è stato interpretato nel senso che integra il reato l'introduzione nel domicilio altrui con intenzioni illecite, essendo implicita la volontà contraria del titolare dello ius excludendi; l'ultimo comma (aggravante per violenza sulle cose) si applica se la violenza sulla porta è strumentale a consentire o mantenere l'ingresso/permanenza per fini illeciti.
Riferito al furto in abitazione: la Corte ha ritenuto sussistente il reato con valutazione della attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e della prova peritale/indiziaria svolta in giudizio.
Articolo citato nella pluralità di reati contestati; la sentenza conferma la responsabilità penale a seguito della valutazione complessiva della condotta violenta e aggressiva degli imputati.
Riferimento generale alla partecipazione e concorso di persone nell'evento criminoso; applicato per qualificare la responsabilità comune degli imputati nell'azione congiunta.
Disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma primo
Norma richiamata per la sintesi dei motivi di ricorso in cassazione; il ricorso era articolato secondo tale disposizione.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma utilizzata per la condanna ai costi del procedimento e per la irrogazione della somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità con profili di colpa.
Giurisprudenza (Sez. 5, Sent. n. 19546 del 27/03/2013, Rv. 256506)
Citata per il principio secondo cui integra la violazione di domicilio l'introduzione con intenzioni illecite, poiché in tal caso si ritiene implicita la volontà contraria del titolare del diritto di esclusione.
Massime di principio
- In Cassazione non è ammessa la nuova valutazione del merito probatorio: i motivi che mirano a riconsiderare la attendibilità delle prove sono spesso inammissibili.
- L'introduzione in un domicilio è integrata anche quando venga usata violenza sulle cose (es. scardinamento della porta), e l'aggravante si applica se quella violenza è strumentale all'ingresso o alla permanenza per fini illeciti, anche se la porta era materialmente aperta.
- L'azione congiunta e concorde tra due o più persone può giustificare la responsabilità di tutti per gli illeciti commessi nel contesto, anche se il gesto materiale è stato posto in essere prevalentemente da uno di essi (concorrenti nei reati).
- Per escludere la configurabilità di un furto o di un'appropriazione è necessario produrre elementi probatori concreti che dimostrino la preesistenza della disponibilità dell'oggetto; mere deduzioni assertive non sono sufficienti.
- Ricorsi formulati in modo generico o che omettono specifiche problematiche probatorie ben fondate possono essere dichiarati inammissibili e comportare oneri economici, inclusa l'irrogazione di somme alla Cassa delle Ammende.
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