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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40988/2021 del 21/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La controversia origina da un accordo del 1976 con cui una parte aveva assunto l’obbligo di ristrutturare due immobili dell’altra, entro un tetto di spesa, con successiva ripartizione del valore degli immobili e dei proventi di future vendite secondo percentuali predeterminate. In un primo giudizio, instaurato nel 1979, era stata chiesta la dichiarazione di quota di proprietà e, in subordine, la sentenza costitutiva; la controparte aveva domandato la risoluzione per inadempimento. Dopo alterne decisioni di merito e un precedente intervento di legittimità, la parte originariamente attrice aveva poi promosso nel 2004 una nuova causa contro gli eredi dell’originario convenuto chiedendo il risarcimento del danno conseguente all’inadempimento e, in subordine, la fissazione di un termine per adempiere. Il convenuto aveva eccepito la prescrizione e dedotto anche l’eccessiva onerosità sopravvenuta. Il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria; la Corte d’appello aveva invece rigettato la domanda, ritenendo prescritto il diritto, perché il termine decennale doveva essere computato dalla sentenza di cassazione che aveva definito il giudizio precedente e perché vi era stata inerzia ultradecennale. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice d’appello avrebbe pronunciato su una domanda di prescrizione riferita a diritti non fatti valere; 2) violazione degli artt. 2935, 2909 e 2946 c.c., lamentando che la prescrizione del diritto potestativo alla risoluzione non decorresse da un qualsiasi inadempimento ma solo da un inadempimento non di scarsa importanza, con necessità di accertare il momento in cui l’inerzia era divenuta intollerabile, e che comunque non vi fosse stata l’inerzia decennale affermata dalla Corte territoriale. La Suprema Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l’eccezione di prescrizione dei diritti nascenti dal contratto è compatibile con la domanda di risoluzione per inadempimento e non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ha invece accolto il secondo, terzo e quarto motivo: in assenza di un termine prefissato, il giudice di merito non poteva limitarsi a valorizzare il solo tempo trascorso dalla stipula del contratto o dalla decisione precedente, ma doveva preliminarmente accertare il momento in cui il ritardo nell’adempimento aveva superato ogni limite di tolleranza, momento dal quale soltanto decorre la prescrizione del diritto alla risoluzione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio per nuovo esame dei fatti alla luce dei principi enunciati, con regolazione delle spese demandata al giudice di rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo, terzo e quarto motivo, ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Brescia e ha rinviato ad altra sezione della medesima Corte perché accerti, in concreto, quando l’inerzia nell’adempimento sia divenuta intollerabile ai fini del decorso della prescrizione del diritto alla risoluzione e delle connesse pretese risarcitorie. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L’eccezione di prescrizione sollevata dalla controparte rispetto ai diritti nascenti dal contratto non determina pronuncia ultra o extra petita, perché il giudice può decidere sull’estinzione della pretesa senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione del diritto alla risoluzione per inadempimento decorre non da qualunque inadempimento, ma dal momento in cui l’inadempimento diviene giuridicamente rilevante, cioè di non scarsa importanza e tale da superare ogni limite di tolleranza quando non sia stato previsto un termine per l’adempimento.

  • art. 2946 c.c.

    Il termine ordinario decennale opera solo dopo l’individuazione del momento iniziale di decorrenza della pretesa azionabile; il semplice decorso del tempo dalla stipula non è sufficiente senza accertare quando il diritto sia sorto e sia divenuto esercitabile.

  • art. 2909 c.c.

    La censura richiama il giudicato della precedente vicenda processuale, ma la Corte ribadisce che il nuovo giudizio richiede comunque l’accertamento del momento in cui l’inerzia è diventata intollerabile, secondo i limiti già fissati dal precedente assetto decisionale.

  • art. 1453 c.c.

    La risoluzione per inadempimento è azionabile quando l’omissione o il ritardo si traducano in un grave inadempimento; il dato temporale va letto in rapporto alla gravità concreta della condotta.

  • art. 1454 c.c.

    In presenza di rapporti senza termine finale prefissato, non sempre è necessario diffidare ad adempiere prima di agire; è sufficiente che sia decorso un congruo tempo oltre ogni normale tolleranza, da valutarsi secondo natura del rapporto e interessi delle parti.

  • art. 1183 c.c.

    La mancanza di un termine non impone automaticamente il ricorso giudiziale per fissarlo, poiché il giudice deve prima verificare se, per gli usi e per il contenuto del rapporto, sia già maturato un ritardo intollerabile nell’adempimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio in cui si faccia valere la risoluzione di un contratto per inadempimento, la controparte può eccepire la prescrizione dei diritti derivanti dal rapporto senza che ciò comporti violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • Quando il contratto non prevede un termine per l’adempimento, la decorrenza della prescrizione del diritto alla risoluzione non coincide con la mera data di stipulazione o con il primo inadempimento, ma va collegata al momento in cui il ritardo supera ogni ragionevole tolleranza e integra un inadempimento di non scarsa importanza.
  • Il decorso di un lungo arco temporale costituisce indice rilevante del superamento della soglia di tolleranza, ma il suo apprezzamento richiede una valutazione complessiva delle circostanze concrete, riservata al giudice di merito.
  • L’accertamento del dies a quo della prescrizione in materia di risoluzione per inadempimento richiede una verifica concreta della gravità dell’omissione e non può essere effettuato in modo meramente automatico o astratto.
  • Nei rapporti contrattuali con prestazioni reciproche senza termine prefissato, la fissazione giudiziale del termine non sostituisce l’indagine preliminare sulla maturazione del ritardo intollerabile, che è il presupposto per far decorrere il termine di prescrizione del diritto potestativo alla risoluzione.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoMoraImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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