Cassazione Penale, Sentenza n. 28401/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza del 10/10/2023 della Corte di appello di Firenze che ha revocato il beneficio dell'indulto (concesso con ordinanza G.I.P. Tribunale di Prato del 13/04/2007: anni 3 di reclusione e 1.400 euro di multa) rispetto a una condanna più ampia (anni 4 e mesi 11 e 1.400 euro). La revoca si è basata su una successiva condanna, divenuta irrevocabile il 9/5/2021, alla pena di anni 6, mesi 1 e giorni 18 e 2.100 euro di multa per reati commessi dal 25/2/2009 al 10/5/2009 (quindi nel quinquennio dall'entrata in vigore dell'indulto del 1/8/2006). La ricorrente propone due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che la condanna valutata per la revoca era relativa a fatti del 2004 (sentenza del 25/12/2006) e che va considerata la pena per ciascun reato in continuazione per verificare la soglia di due anni; (2) censura per il rigetto dell'istanza di declaratoria di estinzione della pena per prescrizione, sostenendo che la recidiva ostativa alla estinzione opera solo se accertata entro il termine di prescrizione e non se l'accertamento è sopravvenuto dopo l'estinzione.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato che la sentenza impugnata ha correttamente individuato il reato più grave con pena inflitta pari a tre anni (superiore alla soglia di due anni prevista dall'art. 1, comma 3 della legge sull'indulto) e che la revoca dell'indulto era pertanto legittima. Quanto all'estinzione per prescrizione, la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 172, comma 7, c.p.: la recidiva aggravata è stata accertata nel giudizio che ha inflitto la condanna irrevocabile del 9/5/2021 per fatti del 2009, e pertanto l'eccezione della ricorrente non era fondata. Il ricorso è dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a una somma (il testo fornito riporta la formula di condanna ma la cifra è incompleta nel brano trasmesso).
Norme richiamate
legge sull'indulto (entrata in vigore 1/8/2006), art. 1 comma 3
Stabilisce il requisito soglia (pena superiore a due anni) per la revoca del beneficio; la Corte ha ritenuto applicabile la norma valutando la pena inflitta per il reato più grave risultante in sentenza.
art. 625 cod. pen. (n. 2 e n. 7 - aggravanti)
Le aggravanti previste possono aumentare la pena base del furto; la Corte ha considerato gli effetti aggravatori nel determinare che la pena inflitta per il reato più grave era pari a tre anni, oltre la soglia dei due anni.
Prevede che l'estinzione della pena per prescrizione non opera nei confronti dei recidivi aggravati se la recidiva è stata accertata nel giudizio di condanna ovvero in un diverso giudizio relativo a fatti commessi nel periodo intercorrente tra tale sentenza e la maturazione della prescrizione; la Corte ha applicato questo principio per escludere l'estinzione nel caso di specie.
Definizione e disciplina della recidiva: rilevanza ai fini dell'esclusione dell'estinzione per prescrizione quando accertata nei termini indicati dall'art. 172 c.p.; richiamata dalla Corte per motivare il rigetto del secondo motivo.
Citata dalla ricorrente come parametro di legittimità procedimentale in tema di motivazione/istruttoria amministrativa, ma la Corte ha ritenuto che non sussistesse violazione di legge in ordine alla motivazione del provvedimento impugnato.
art. 175 comma 4 e art. 568 ultimo comma cod. proc. pen.
Richiamati dalla ricorrente in riferimento a profili procedurali e di motivazione, non sono stati ritenuti violati dalla Corte di legittimità nel caso concreto.
art. 24 e art. 111 Cost.
Diritti fondamentali alla difesa e al giusto processo invocati dalla ricorrente: la Corte ha ritenuto che tali garanzie non fossero state violate dalla decisione impugnata.
Massime di principio
- La revoca dell'indulto è legittima quando interviene una successiva condanna per reati commessi nel periodo rilevante (es. quinquennio dall'entrata in vigore della legge) e la pena inflitta per il reato più grave supera la soglia prevista dalla norma sull'indulto (qui: oltre 2 anni).
- Per verificare la soglia di pena rilevante ai fini della revoca dell'indulto, il giudice deve considerare la pena effettivamente inflitta in sentenza per il reato più grave, tenendo conto delle aggravanti applicate.
- L'estinzione della pena per prescrizione può essere esclusa quando la recidiva aggravata è stata accertata nel giudizio che ha inflitto la condanna o in un diverso giudizio relativo a fatti commessi nel periodo intercorrente tra tale sentenza e la data di maturazione della prescrizione (art. 172 c.p., comma 7).
- Ai fini della valutazione della recidiva e delle sue conseguenze processuali, rileva il momento di consumazione dei reati (i fatti commessi), non solo il momento in cui la sentenza diventa irrevocabile.
- Le censure per vizio di motivazione e violazione di diritti costituzionali vanno esaminate alla luce della motivazione resa dal giudice: se la decisione espone ragioni concrete e coerenti (es. indicazione del reato più grave e della pena inflitta), le impugnazioni per carenza motivazionale sono difficili da accogliere.
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