Cassazione Penale, Sentenza n. 30385/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Barone era stato condannato dall'autorità giudiziaria tedesca al pagamento di una sanzione pecuniaria di 980,58 euro per guida in stato di alterazione alcoolica. La Corte di appello di Caltanissetta aveva riconosciuto la decisione tedesca ai fini dell'esecuzione in Italia ai sensi del d.lgs. n. 37/2016. Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 179 e 420-ter, comma 5, c.p.p.), lamentando in particolare che la Corte d'appello non aveva rinviato l'udienza nonostante il difensore avesse allegato un legittimo impedimento derivante da un concomitante impegno professionale per due procedimenti presso il Tribunale di Palermo per imputati in stato di custodia cautelare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha ritenuto applicabile, per i ricorsi contro le decisioni rese ai sensi del d.lgs. n. 37/2016, la disciplina dell'art. 22 della legge n. 69/2005 come modificata dal d.lgs. n. 10/2022, che ha ridotto il termine per proporre ricorso per cassazione (termini brevi, 5 giorni). Anche assumendo come dies a quo la data dell'ultima notificazione della sentenza (15/03/2023), il ricorso era stato depositato via PEC il 28/03/2023, oltre il termine. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare la somma determinata in via equitativa di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha precisato che, non essendovi ragione di ritenere dolo o colpa grave nella presentazione tardiva, la somma alla Cassa delle ammende è stata fissata in via equitativa.
Norme richiamate
decreto legislativo n. 37 del 2016
Stabilisce che contro la decisione della Corte di appello nel procedimento di mutuo riconoscimento delle sanzioni pecuniarie può essere proposto ricorso per cassazione e rinvia all'art. 22 della legge n. 69/2005; la Corte interpreta questo rinvio come idoneo a far applicare anche le modifiche dei termini introdotte nel 2022
La disciplina dell'art. 22 regola il ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che le modifiche legislative (d.lgs. n. 10/2022) che hanno abbreviato i termini si applichino anche ai ricorsi relativi all'esecuzione delle decisioni straniere richiamate dal d.lgs. n. 37/2016
decreto legislativo n. 10 del 2022
Ha introdotto la novità del termine più breve (5 giorni) per la presentazione del ricorso per cassazione; la Corte ha affermato che tale termine si applica anche ai procedimenti di mutuo riconoscimento richiamati dal d.lgs. n. 37/2016
art. 179; art. 420-ter, comma 5; art. 616
Art. 179 e 420-ter c.p.p. sono stati evocati dal ricorrente per lamentare il mancato rinvio per legittimo impedimento del difensore e per vizio di motivazione; la Corte non ha ritenuto questi motivi risolutivi poiché ha escluso la tempestività dell'impugnazione. L'art. 616 c.p.p. è stato applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali
decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio (24 febbraio 2005)
Fonte comunitaria da cui il d.lgs. n. 37/2016 trae disciplina; la Corte la cita per inquadrare il quadro normativo del mutuo riconoscimento delle sanzioni pecuniarie
decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla L. 18 dicembre 2020
ad. 23, comma 8 (richiamato)
Norme emergenziali che hanno previsto la possibilità di trattazione scritta del procedimento; nella fattispecie la trattazione scritta è stata disposta e non sono state chieste le discussioni orali nei termini
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
ad. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per la sintesi dei motivi di ricorso; usata per la corretta rappresentazione formale dei motivi
Massime di principio
- Nei procedimenti di mutuo riconoscimento delle sanzioni pecuniarie (d.lgs. n. 37/2016) si applica la disciplina del ricorso per cassazione richiamata dall'art. 11, comma 5: verificare sempre i termini speciali richiamati dalla normativa nazionale ed europea
- Le modifiche normative che hanno ridotto i termini di impugnazione (d.lgs. n. 10/2022) si applicano anche ai ricorsi connessi all'esecuzione di decisioni straniere richiamate dal d.lgs. n. 37/2016; i termini brevi (es. 5 giorni) sono perentori: il mancato rispetto determina l'inammissibilità
- Il dies a quo per il termine di impugnazione resta, di norma, la data dell'ultima notificazione della sentenza alle parti private: calcolare con attenzione questa data e i giorni utili per proporre ricorso
- Il legittimo impedimento del difensore deve essere tempestivamente documentato e invocato secondo le norme processuali applicabili (es. art. 179 c.p.p.); l'esistenza di un impedimento non sostituisce la necessità di rispettare i termini straordinariamente brevi per i rimedi cautelati o per i ricorsi in materia di mutuo riconoscimento
- In caso di tardività dell'impugnazione, oltre all'inammissibilità, possono essere irrogate condanne alle spese processuali e contributi alla Cassa delle ammende; l'assenza di dolo o colpa grave può comportare una quantificazione equitativa ridotta
- Se si teme il superamento dei termini, valutare immediatamente rimedi alternativi o misure cautelari, comunicare e documentare ogni impedimento e, se possibile, richiedere misure processuali che consentano la prosecuzione del diritto di difesa (es. istanze di rinvio prima dell'udienza)
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