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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43196/2024 del 27/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente deduce quattro censure: (1) omissione della valutazione della componente volitiva necessaria per l'integrazione dell'elemento soggettivo del reato; (2) carenze di motivazione circa il dolo specifico contestato; (3) errata interpretazione e fraintendimento delle intercettazioni e degli atti preparatori delle estorsioni (es. conversazioni e localizzazione del veicolo); (4) insufficiente motivazione sulle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura carceraria, anche in mancanza di prova di persistente legame associativo o di datazione precisa delle condotte.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto congrua e completa la motivazione del Tribunale del riesame che ha descritto il quadro associativo della "cosca Catarisano", il radicamento territoriale e il ruolo attivo e continuativo del Cristofaro (referente per estorsioni, tramite comunicazioni e raccolta "pizzo", anche funzioni di autista). La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui, in sede di legittimità, non compete riesaminare il merito valutativo degli elementi indiziari salvo manifesta illogicità; ha inoltre richiamato la presunzione relativa di pericolosità sociale e la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare per i reati di associazione mafiosa. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; il provvedimento è trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che incrimina la partecipazione ad associazione di tipo mafioso; nella decisione è stata ritenuta ricorrere una partecipazione stabile, consapevole e con compiti operativi (referente per estorsioni) del ricorrente all'interno della "cosca Catarisano".

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Riferimento alle norme sul riesame delle misure cautelari: il Tribunale del riesame ha motivato la conferma della misura, e la Corte di legittimità verifica la completezza e la logicità della motivazione senza riequilibrare il materiale probatorio.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato nel quadro delle norme processuali applicabili alla decisione sul riesame e alla valutazione delle esigenze cautelari; la Corte ne ha utilizzato i canoni di motivazione previsti per atti cautelari.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede i motivi di ricorso per cassazione in materia penale; la Corte ha ritenuto le censure svolte dal ricorrente generiche o tentativi di sindacare il merito, dichiarando inammissibile il ricorso.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Stabilisce la presunzione relativa di pericolosità sociale e la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per i reati associativi di tipo mafioso: la Corte l'ha richiamata per giustificare la misura, salvo prova di dissociazione o significativo lasso di tempo che ne attenui l'attualità.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma relativa alle conseguenze economiche in caso di ricorso dichiarato infondato; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma (e alle spese) in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede l'adempimento di comunicazioni al direttore dell'istituto penitenziario in caso di stato cautelare; la Corte ha disposto la trasmissione dell'ordinanza alla direzione dell'istituto per gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il sindacato sulla motivazione delle misure cautelari è limitato a verificare la completezza, la logica e la coerenza dell'argomentazione: non è consentito sostituirsi al giudice di merito per rivedere il peso delle prove, salvo manifesta illogicità.
  • Per i reati di associazione mafiosa (art. 416-bis) opera una presunzione relativa di pericolosità sociale e una presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere; tale presunzione può essere superata solo con elementi concreti di dissociazione o con la dimostrazione dell'irrilevanza temporale dei fatti.
  • Le contestazioni generiche o che propongono una diversa interpretazione delle intercettazioni senza indicare specifici errori logico-giuridici sono difficilmente fondate in Cassazione; bisogna dimostrare la manifesta illogicità o l'incompletezza motivazionale del provvedimento impugnato.
  • Per contrastare la misura cautelare risultano efficaci argomentazioni precise e documentate su: carenza oggettiva e soggettiva degli elementi indiziari, esistenza di atti formali di dissociazione, rilevanza del tempo intercorso rispetto ai fatti contestati e concrete circostanze attenuanti della pericolosità di reiterazione.
  • Nella valutazione dell'elemento soggettivo (volontà di partecipare all'associazione) è necessario proporre elementi concreti che dimostrino alternativi scopi delle condotte o rapporti estemporanei; la mera interpretazione alternativa delle conversazioni è insufficiente senza prova che il giudice abbia omesso elementi decisivi.

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